Danno da mala gestio nelle partecipate concorrono giurisdizioni ordinaria e contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 20297 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società a partecipazione pubblica, i componenti degli organi di amministrazione e controllo restano assoggettati alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, non mutando la partecipazione pubblica la natura privata del soggetto societario. La giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale può concorrere con quella del giudice ordinario in relazione ai medesimi fatti, poiché i due giudizi tutelano interessi diversi: l’uno l’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A., con funzione sanzionatoria; l’altro l’interesse particolare dell’amministrazione al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa. Il concorso non integra violazione del ne bis in idem.

Il Fatto

Il Comune di Civitanova Marche, titolare dell’intero capitale sociale di una società unipersonale affidataria dell’accertamento e della riscossione di tributi locali, conveniva davanti al Tribunale di Ancona gli amministratori e il sindaco-revisore della partecipata, con azioni ex artt. 2475, 2476, 2477 cod. civ. e, in surroga della società, per i danni da mancata riscossione coattiva di crediti verso una terza amministrazione.

Eccepito dai convenuti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile, il Comune proponeva regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., sostenendo la giurisdizione ordinaria quantomeno concorrente con quella contabile. I controricorrenti opponevano l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la deduzione di violazione del ne bis in idem per la pendenza del procedimento contabile sui medesimi fatti.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite disattendono in via preliminare le eccezioni di inammissibilità, rilevando che l’istanza contiene la sommaria descrizione dei fatti di causa, idonea alla ricognizione dell’oggetto della controversia e delle posizioni assunte dalle parti.

Nel merito, la Corte muove dal principio consolidato secondo cui la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale. L’eventuale interferenza pone un problema di proponibilità dell’azione davanti alla Corte dei conti, non una questione di giurisdizione.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, che codifica la regola dell’assoggettamento degli organi sociali delle partecipate alle azioni civili di responsabilità, salva la giurisdizione contabile per il danno erariale delle società in house. Il legislatore ha recepito la ricostruzione delle Sezioni Unite secondo cui la partecipazione pubblica non muta la natura privata della società, salvo deroghe espresse o ragioni ostative di sistema.

La Corte ribadisce che la giurisdizione contabile trova il proprio fondamento nell’evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, non nella natura pubblica dell’agente. La mera assunzione della qualità di socio da parte dell’ente pubblico non basta a devolvere l’azione di responsabilità al giudice contabile.

In coerenza con la regola generale, si esclude rilievo dirimente all’accertamento della natura in house della società: anche ove tale qualifica sussistesse, non verrebbe meno la giurisdizione ordinaria, essendo diversa la qualità dell’interesse perseguito nei due giudizi — sanzionatorio quello contabile, riparatorio quello civile. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 14632 del 2015 e nega la violazione del ne bis in idem.

Pertanto, sia l’azione esercitata dal Comune in surroga della società, sia quella proposta ex art. 2395 cod. civ. per la lesione diretta del patrimonio del socio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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