Malpractice sanitaria e responsabilità amministrativa: la colpa civile non basta (Corte dei Conti Sez. II App. n. 193 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per malpratica sanitaria, la circostanza che l’operatore abbia cagionato un danno risarcibile e che la struttura sanitaria pubblica lo abbia risarcito non è sufficiente a fondare l’addebito erariale. Le aree della responsabilità civile e di quella amministrativa non coincidono: la prima può sorgere per ogni livello di colpa, anche lieve, la seconda soltanto per livelli di colpa significativi, a partire dalla soglia della colpa grave. Solo il dolo determina piena sovrapponibilità. Ne consegue che il giudice contabile deve accertare in concreto la gravità della condotta, non potendosi desumere la colpa grave dal solo esito infausto dell’indagine diagnostica. La l. n. 24/2017 non si applica ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, non essendo prevista alcuna disposizione transitoria di efficacia retroattiva.

Il Fatto

La vicenda riguarda un sanitario, all’epoca responsabile di un servizio di endoscopia digestiva di una struttura ospedaliera pubblica, che eseguiva una pancolonscopia su un paziente nell’ambito di un programma di prevenzione oncologica. L’esame provocava una perforazione intestinale, con necessità di due successivi interventi chirurgici.

Il paziente otteneva dal giudice civile una condanna risarcitoria a carico della struttura sanitaria, che pagava la somma liquidata. La Procura regionale della Corte dei conti conveniva allora il medico davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per ottenere il ristoro della parte di danno corrisposta dall’azienda. Il primo giudice accoglieva la domanda, condannando il sanitario al pagamento di una porzione del risarcito, oltre rivalutazione e interessi. Il medico proponeva appello alla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante deduceva la decadenza della Procura dall’esercizio dell’azione, invocando l’art. 9, comma 2, l. n. 24/2017, che impone di esperire l’azione di rivalsa entro un anno dal pagamento. Il Collegio rileva che il giudice di prime cure aveva escluso l’applicabilità della norma sul duplice rilievo della inapplicabilità temporale dell’intera disciplina e della inerenza della decadenza alla sola azione di rivalsa. Quest’ultima statuizione, non specificamente contestata, è coperta dal giudicato interno.

Nel merito il motivo è comunque infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento contabile secondo cui la legge Gelli-Bianco, in mancanza di una disposizione transitoria, non retroagisce: essa trova applicazione solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore. L’applicazione retroattiva lederebbe l’affidamento dei pazienti e dei sanitari e inciderebbe in modo diversificato sui processi in corso.

Con il secondo motivo l’appellante censurava l’utilizzo della CTU espletata nel giudizio civile e il mancato esame delle perizie di parte. La Corte ribadisce che non sussistono impedimenti alla circolazione del materiale probatorio tra giudizi diversi: il giudice contabile può trarre elementi di valutazione dalle iniziative istruttorie di altro plesso, quali prove atipiche, senza esserne vincolato. Il diritto di difesa resta integro nel giudizio di responsabilità. Le perizie di parte erano già state metabolizzate nel giudizio civile. Il rigetto della nuova CTU rientra nel potere discrezionale del giudice.

Nel merito la Corte accoglie il terzo motivo. Ribadisce che la responsabilità amministrativa esige la colpa grave e che l’esame, routinario e clinicamente indicato in presenza di fattori di rischio, non fu condotto in modo incongruo. La perforazione, evenienza infrequente ma possibile, è verosimilmente riconducibile alla ridotta elasticità delle pareti intestinali per la malattia diverticolare. Esclusa la colpa grave, l’appello è accolto e la sentenza di primo grado annullata, con liquidazione delle spese di entrambi i gradi a carico dell’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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