L’estratto di ruolo non è impugnabile senza interesse qualificato (Cass. civ. Sez. 3 n. 23924 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile e la cartella di pagamento, non validamente notificata, può essere contestata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza solo tramite il ruolo esclusivamente in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, riconducibile alle tre ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. L’onere di allegare e provare l’interesse qualificato permane anche quando il contribuente invochi fatti estintivi sopravvenuti alla notifica, come la prescrizione o l’annullamento automatico di cui all’art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012. In difetto di tale allegazione, l’azione di accertamento negativo della pretesa risultante dai ruoli è improponibile, risolvendosi in una richiesta di tutela puramente accademica.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo di avere avuto conoscenza dei ruoli solo nel 2019 tramite il rilascio degli estratti di ruolo. Eccepiva l’annullamento automatico dei debiti ai sensi della legge n. 228/2012, per mancato riscontro dell’istanza di sospensione nel termine di 220 giorni, contestando altresì l’inesistenza dei titoli esecutivi e la mancanza di prova delle notifiche.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando i crediti non dovuti per effetto del meccanismo di silenzio-assenso. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il contribuente sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente disponeva la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. Tuttavia, all’esame delle censure non poteva procedersi, dovendosi rilevare d’ufficio una preclusione assoluta all’originaria proposizione dell’azione.
La controversia, per come ricostruita negli atti, traeva origine non dalla notificazione di un atto esecutivo o pre-esecutivo specificamente impugnato, ma dalla conoscenza, acquisita tramite estratti di ruolo, dell’esistenza di plurimi carichi iscritti a ruolo. La domanda si risolveva, pertanto, in un’azione di accertamento negativo della pretesa risultante dai ruoli, promossa sulla base della sola conoscenza degli stessi attraverso gli estratti.
Veniva in rilievo lo ius superveniens di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo le Sezioni Unite n. 26283/2022, l’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile e la cartella non notificata può essere contestata solo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, riconducibile a tre ipotesi tassative: partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, perdita del beneficio della dilazione dei debiti tributari.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato né dimostrato la sussistenza di alcuno dei predetti presupposti di ammissibilità. La Corte precisava che l’onere di allegare e provare l’interesse qualificato permane anche quando il contribuente invochi fatti estintivi sopravvenuti alla notifica, come la prescrizione o, per analogia, l’annullamento automatico di cui alla legge n. 228/2012. In difetto di tale allegazione, l’azione non poteva essere né iniziata né proseguita.
L’accertata improponibilità della domanda precludeva l’esame del merito del ricorso principale e assorbiva quello incidentale. La Corte, pertanto, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., cassava senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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