Ricettazione e motivazione: doppia conforme e possesso ingiustificato (Cass. pen. Sez. II n. 3837 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di motivazione, il giudice d’appello che confermi la decisione di primo grado non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti né a esaminare dettagliatamente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, anche mediante una valutazione globale, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presenti i fatti decisivi; restano pertanto implicitamente disattese le argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il semplice possesso ingiustificato di cose sottratte, in assenza di altri elementi probatori e in presenza di ipotesi alternative favorevoli, non consente di affermare la responsabilità per furto, ma integra il delitto di ricettazione. Il vincolo della continuazione non è configurabile quando i reati siano espressione di successive e autonome determinazioni criminose, prive di un disegno unitario.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 20 dicembre 2023, confermava la decisione del G.I.P. del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato l’imputato colpevole di due reati di ricettazione e lo aveva condannato alle pene di legge. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 546 e 530 cod. proc. pen., nonché agli artt. 81, 648 e 99 cod. pen.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sulla responsabilità in ordine a entrambi i reati, sulla pretesa riqualificazione dei fatti nel delitto di furto, sulla sussistenza del vincolo della continuazione e sul diniego di esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. In premessa ha ricordato che, in presenza di una “doppia conforme”, il giudice d’appello non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva: è sufficiente che illustri, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento. Ne consegue che devono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata, richiamando sul punto Sez. II n. 46261 del 2019 e Sez. I n. 37588 del 2014.
Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato non ne comporta l’annullamento per vizio di motivazione, potendo rilevare solo quando risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono la decisione, come affermato da Sez. I n. 46566 del 2017 e Sez. II n. 37709 del 2012.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale avesse reso una motivazione immune da vizi in ordine alla pretesa riqualificazione dei fatti nel delitto di furto, valorizzando la tardività e la genericità delle dichiarazioni dell’imputato e la compatibilità dell’impronta papillare rinvenuta su una delle autovetture con la disponibilità delle stesse. Il semplice possesso ingiustificato di cose sottratte, in assenza di altri elementi probatori e in presenza di ipotesi alternative favorevoli, consente la configurazione della ricettazione e non del furto, secondo Sez. II n. 52271 del 2016.
Quanto alla continuazione, la Corte ha confermato la motivazione del giudice di merito, secondo cui la seconda autovettura era stata sottratta solo successivamente al ritrovamento della prima, così che i due reati dovevano ritenersi espressione di due successive e autonome determinazioni criminose. Infine, la recidiva è stata ritenuta congruamente motivata con riferimento all’accresciuta pericolosità dell’imputato, desunta da due precedenti penali per reati della stessa indole. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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