Sovraffollamento carcerario: rimodulazione del ristoro ex art. 35-ter ord. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 22129 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori per detenzione in condizioni inumane, il giudice di sorveglianza chiamato a determinare la riduzione della pena e la somma di ristoro ex art. 35-ter ord. pen. deve tenere conto della data di cessazione dell’espiazione. Ove la pena sia già espiata al momento della decisione, il rimedio va rimodulato quanto ai giorni di riduzione e alla quantificazione monetaria. È invece inammissibile il profilo relativo alle condizioni igieniche della cella non rappresentato nell’istanza originaria al Magistrato di sorveglianza e dedotto per la prima volta in sede di reclamo.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 13 novembre 2025, depositata il giorno successivo, ha accolto parzialmente il reclamo del condannato, disponendo un’ulteriore riduzione della pena detentiva e l’erogazione di euro 16,00 a titolo di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto due profili: la ritenuta inammissibilità della doglianza sulle condizioni igieniche della cella, per l’assenza della porta della zona bagno, e il calcolo dei giorni di riduzione e della somma da erogare. Il ricorrente ha evidenziato che l’espiazione della pena era cessata il 9 novembre 2025, anteriormente al provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i due profili dell’unico motivo. Quanto al primo, la doglianza è infondata. Il Tribunale aveva correttamente rilevato che la questione della mancanza della porta del bagno nella stanza di detenzione non era stata rappresentata nell’istanza originaria e non poteva quindi essere sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo.
La Corte precisa che la richiesta presentata al Magistrato di sorveglianza, con cui il ricorrente si lamentava genericamente delle “carenze igieniche della cella”, non conteneva la richiesta di verificare lo specifico aspetto dedotto solo con l’atto di reclamo. A ciò si aggiunge che il Tribunale si era comunque pronunciato sul punto, evidenziando che nelle celle occupate dal ricorrente il bagno era munito di porta, con esclusione di violazioni sotto il profilo rappresentato.
Quanto al secondo profilo, la censura è fondata. Dagli atti risulta che l’espiazione della pena è cessata il 9 novembre 2025, mentre il provvedimento impugnato è stato emesso il 13 novembre 2025. Il Tribunale non ha tenuto conto di tale circostanza, con la conseguenza che la somma da erogare a titolo di ristoro monetario non è stata determinata in modo corretto.
L’errore di calcolo rilevato impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, limitatamente alla quantificazione della somma da ristorare, affinché il Tribunale di Sorveglianza di Firenze proceda a nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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