Circonvenzione di incapace è reato di danno, non di pericolo (Cass. pen. Sez. II n. 26332 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di circonvenzione di incapace, di cui all’art. 643 cod. pen., postula il compimento di un’azione manipolatoria finalizzata a indurre la persona offesa a compiere un atto causativo di un qualsiasi effetto giuridico dannoso e ha natura di reato di danno, non di pericolo. L'”effetto giuridico dannoso” non si esaurisce nel pregiudizio patrimoniale, ma si estende a quello giuridico derivante dalla subita limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale. Il reato, a formazione progressiva ed eventualmente a consumazione prolungata, si perfeziona con il compimento dell’atto avente effetto giuridico potenzialmente dannoso — ove realizzato con induzione al rilascio di una disposizione testamentaria, con la formazione del testamento conseguita alla manipolazione — ma la consumazione può protrarsi fino alla completa realizzazione delle conseguenze, quali la pubblicazione del testamento e l’accettazione dell’eredità.
Il Fatto
Due imputate erano state condannate in primo grado dal G.I.P. del Tribunale di Udine per il reato di circonvenzione di incapace, per aver indotto un’anziana persona offesa, in condizioni di deterioramento cognitivo, a redigere disposizioni testamentarie a loro favore. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20/11/2025, in parziale riforma, concedeva alle imputate la non menzione della condanna, disponeva la confisca e l’allegazione agli atti dei due testamenti in sequestro, confermando nel resto la decisione impugnata.
Entrambe le imputate proponevano ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi: dalla violazione dell’art. 643 cod. pen. in punto di deficienza psichica e di condotta di induzione, alla illogicità della motivazione sul nesso causale, sulla natura del reato e sul dolo specifico, fino alla dedotta acquisizione di prove nuove in appello senza rinnovazione istruttoria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
In premessa, la Corte ribadisce che la denunzia cumulativa e promiscua della inosservanza di legge e dei vizi di motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020. Ribadisce inoltre che non è deducibile in legittimità il travisamento del fatto e che, di fronte a una doppia conforme affermazione di responsabilità, è ammissibile la motivazione per relationem.
Nel merito, la Corte conferma che la deficienza psichica rilevante ex art. 643 cod. pen. non postula lo stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente un’alterazione psichica, anche meno grave, idonea ad affievolire le capacità critiche e a rendere la vittima suggestionabile. La nozione comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva che diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui, e la prova dell’induzione può fondarsi su elementi indiretti e indiziari.
Il punto di maggiore rilievo è però la qualificazione del reato. Rettificando parzialmente le riflessioni dei giudici di merito, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il delitto di circonvenzione di incapace ha natura di reato di danno e non di pericolo. L’effetto giuridico dannoso non si limita al danno patrimoniale, ma comprende quello giuridico derivante dalla limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, poiché la norma tutela in via principale la persona e solo in via mediata il patrimonio.
Da qui la ricostruzione della struttura del reato: a formazione progressiva e a eventuale consumazione prolungata, esso si perfeziona con il compimento dell’atto a effetto giuridico potenzialmente dannoso — nel caso della disposizione testamentaria, con la sua formazione — ma la consumazione può protrarsi fino alla pubblicazione del testamento e all’accettazione dell’eredità. Su questa base la censura sulla configurazione del reato come di pericolo astratto è respinta come infondata.
Gli ulteriori motivi sono rigettati in quanto aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati: la Corte esclude illogicità nella ricostruzione della condotta e del contributo concorsuale, ritiene legittima l’acquisizione documentale in appello nel rispetto del contraddittorio, e conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 643 c.p. – Circonvenzione di persone incapaci
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso