Mandato di arresto europeo: escluso il controllo sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 2347 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza contenuto nell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi determina la drastica riduzione delle allegazioni al mandato, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione, atteso che l’art. 6, legge n. 69 del 2005 è stato privato dei commi 3, 4 e 5. Il riferimento alla residenza in Italia del ricorrente, formulato in termini generici e senza puntuale deduzione di profili rilevanti, non impone l’applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 18 luglio 2024, ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria ungherese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per i reati di partecipazione a una organizzazione criminale, tratta di esseri umani e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 69 del 2005. Ha sostenuto, in primo luogo, l’omessa valutazione dell’infondatezza della notizia di reato, emergendo da una sentenza del Tribunale di Bologna relativa ad altro procedimento, a suo carico, l’incompatibilità tra la data di commissione dei fatti oggetto del mandato e la sua presenza in Italia in quel periodo. Ha dedotto, inoltre, l’illegittimità del mandato ove utilizzato a fini investigativi, richiamando giurisprudenza di legittimità e il motivo di rifiuto facoltativo di cui all’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il motivo, al di là dell’eccentricità dei riferimenti giurisprudenziali riprodotti, omette di considerare l’attuale dato normativo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

Il Collegio ha valorizzato, in particolare, l’eliminazione, nella procedura passiva di consegna, di ogni controllo dell’autorità giudiziaria sui gravi indizi di colpevolezza. La modifica ha inciso sull’art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, dal quale è stato soppresso il periodo concernente detto controllo.

Su tale presupposto la Corte ha richiamato il principio già affermato secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. VI n. 39196 del 28 ottobre 2021, Ferrari, Rv. 282118). La valutazione autonoma del quadro indiziario non trova più spazio nel procedimento passivo.

Il venir meno di quel controllo ha determinato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato: l’art. 6, legge n. 69 del 2005 è stato abrogato nei commi 3, 4 e 5, con la conseguenza che il ricorso non può fondarsi sulla presunta carenza di documentazione.

Quanto al riferimento alla residenza in Italia del ricorrente, esso è formulato in termini del tutto generici, sia rispetto al quadro indiziario sia rispetto alla disciplina del procedimento di consegna, in assenza di una puntuale deduzione di profili tali da imporre, se del caso, l’applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con mandato alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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