Bancarotta documentale semplice reato di pericolo presunto e irrilevanza del pregiudizio (Cass. pen. Sez. V n. 2349 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta semplice documentale è reato di pericolo presunto e prescinde dal concreto pregiudizio per le ragioni economiche dei creditori, essendo posta a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa. L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l’intero triennio precedente la dichiarazione di fallimento: il reato sussiste anche se la condotta è tenuta per un arco temporale inferiore ai tre anni. La mancanza di liquidità per retribuire il professionista incaricato della contabilità non giustifica l’omissione, perché le scritture vanno aggiornate fin quando la società non è sciolta. Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni alternative a quelle del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza deliberata il 24 maggio 2024, ha riformato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza che, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente per bancarotta fraudolenta documentale generica, quale amministratore unico di una società dichiarata fallita nel 2017. La riforma è consistita nella riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, nel riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219 legge fall. e nella conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato nonostante una serie di circostanze favorevoli, che pure aveva riconosciuto.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha respinto il ricorso, individuando un duplice limite nell’impugnativa. Il primo è di ordine processuale: gran parte delle censure indulge su aspetti di merito, proponendo una composizione alternativa dei dati fattuali già valutati dalla Corte distrettuale. Un siffatto approccio esula dai poteri della Corte di cassazione, alla quale non compete una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il secondo limite è sostanziale. Le circostanze addotte dal ricorrente — l’assenza di operazioni predatorie, il sostanziale equilibrio tra attività e passività, la collaborazione con la curatela, la durata ridotta dell’omissione — sono state ritenute ininfluenti ai fini della invocata pronuncia assolutoria, pur essendo state considerate per la concessione dell’attenuante.
Quanto al primo profilo, la Corte ribadisce che la bancarotta documentale semplice si consuma per il solo fatto che la contabilità non sia stata tenuta o sia stata tenuta in maniera irregolare nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, a prescindere dal pregiudizio per i creditori e dalla concorrente volontà di depauperare la società. Si tratta di reato di pericolo presunto, posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa.
Quanto al secondo profilo, i Giudici di legittimità confermano che l’art. 217, comma secondo, legge fall. non richiede che la condotta illecita copra l’intero triennio. Il dato letterale — la locuzione “durante i tre anni precedenti” — e la ratio della previsione, volta a tutelare la correttezza della tenuta contabile, eludibile in ogni momento, depongono per la punibilità anche di un’omissione limitata a un arco temporale inferiore.
Infine, la mancanza di liquidità per pagare il commercialista non costituisce circostanza giustificante, perché le scritture contabili vanno aggiornate fin quando la società non viene sciolta. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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