Continuazione e abitualità delinquenziale: l’identità del disegno criminoso non si presume (Cass. pen. Sez. IV n. 41460 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’identità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Quest’ultimo esprime l’opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati che, pur dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta secondo le occasioni. Ne discende che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte illecite. L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti — unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti — potendone essere sufficienti alcuni, purché significativi.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale per il tentativo di furto di merce all’interno di un esercizio commerciale, sulla base della testimonianza dell’addetto alla sicurezza. La Corte di appello aveva confermato la condanna e rigettato il motivo con cui la difesa invocava il riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ad altri reati già giudicati con sentenze definitive, ravvisando invece una vera e propria abitualità delinquenziale e negando rilievo all’identità del soggetto passivo.

Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’applicazione dell’istituto della continuazione, sul presupposto che le pregresse condanne avessero già riconosciuto, in relazione a fatti analoghi, un unitario disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, svolgendo una premessa di ordine generale sul profilo di diritto sotteso all’unico motivo. Il Collegio ha ribadito la distinzione tra disegno criminoso e programma di vita delinquenziale: solo il primo, in quanto anticipata e unitaria ideazione di più condotte, integra la continuazione; il secondo, invece, esprime una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta secondo le occasioni e le opportunità.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, individuando negli indici significativi — unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale tra gli episodi, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti — gli elementi da cui desumere l’esistenza del medesimo disegno criminoso, sufficienti anche solo in parte purché significativi. Ha altresì precisato che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie non basta a integrare l’unitaria e anticipata ideazione delle condotte.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse adeguatamente raffrontata con essi. I giudici di merito avevano qualificato le reiterate condotte di sottrazione o tentata sottrazione di merce come manifestazione di una scelta di vita delinquenziale, valorizzando il lasso temporale significativo nell’ambito del quale erano stati commessi tutti i reati giudicati nelle sentenze prodotte dalla difesa.

La Corte ha inoltre escluso che potesse riconoscersi valenza vincolante alla diversa conclusione cui erano giunte, sul punto, alcune delle sentenze richiamate dalla ricorrente. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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