Sottrazione fraudolenta applicabile anche agli atti dismissivi gratuiti senza esecuzione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15468 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, è configurabile anche in caso di atti dismissivi a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobili, sebbene gli stessi, ai sensi dell’art. 2929-bis cod. civ., restino suscettibili di espropriazione forzata presso terzi, atteso che il trasferimento rende comunque più difficoltosa l’azione recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che la procedura di riscossione coattiva sia già in atto al momento della disposizione, né che il processo verbale di constatazione sia stato notificato a tutti gli autori della condotta, potendo la consapevolezza della verifica fiscale essere desunta da indici sintomatici quali la stretta prossimità temporale dell’atto alla verifica stessa e la coincidenza soggettiva tra cedente e cessionario.
Il Fatto
Due imputati, padre e figlio, soci ed esponenti di una onlus, dopo la notifica di un processo verbale di constatazione di violazioni fiscali per una verifica svolta nei soli confronti del padre, donavano la proprietà di due immobili ad altra onlus della quale gli stessi erano gli unici associati. Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 giugno 2023, li dichiarava responsabili del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, condannandoli a due anni di reclusione con pena sospesa nei soli confronti del figlio. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7 febbraio 2025, confermava integralmente la decisione, suscitando il ricorso per cassazione degli imputati sulla base di nove motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi sei motivi di ricorso, con cui si contestava la sussistenza degli estremi del reato sotto diversi profili, reputandoli inammissibili perché generici, rivalutativi o manifestamente infondati. In particolare, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando la sentenza n. 32504 del 2018, secondo cui il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 è pienamente configurabile in caso di atti dismissivi a titolo gratuito riguardanti beni immobili: anche se l’atto non rende il bene immune dall’espropriazione forzata, l’operatività dell’art. 2929-bis cod. civ. è comunque suscettibile di contestazione da parte del terzo cessionario, rendendo più difficoltosa l’azione di recupero dell’Erario.
La Corte ha inoltre precisato che la finalità elusiva dell’atto poteva essere ragionevolmente desunta da molteplici indici fattuali: la stipula della donazione avvenuta a pochi mesi di distanza dalla verifica fiscale, la redazione del relativo processo verbale di constatazione e la circostanza che il trasferimento fosse intervenuto tra soggetti che, pur formalmente distinti, sostanzialmente facevano capo ai medesimi individui. Richiamando la giurisprudenza n. 39079 del 2013, il Collegio ha ritenuto tali elementi indici sintomatici della volontà di rendere inefficace l’attività recuperatoria. Con riferimento alla sentenza n. 13233 del 2016, la Cassazione ha infine ribadito che, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che la procedura esattoriale sia già in corso, risultando pertanto irrilevante la circostanza che il processo verbale di constatazione fosse stato notificato solo al padre: lo stretto legame parentale e la comune qualità di unici associati di entrambe le onlus costituivano elementi logici sufficienti per ritenere la consapevolezza anche del figlio.
Quanto alla dedotta finalità di garanzia per un finanziamento bancario del trasferimento, la Corte ne ha rilevato la novità, non risultando dedotta nel giudizio di merito né emergente dalla documentazione allegata al ricorso. In relazione alla posizione del figlio, il Collegio ha ritenuto non implausibile la valutazione dei giudici di merito che avevano considerato la giovane età e l’incensuratezza recessive rispetto all’intensità del dolo, manifestato attraverso la creazione di due organizzazioni solo apparentemente non lucrative; analogamente, per il padre, nessun elemento di meritevolezza non esaminato era stato allegato, mentre la pena, contenuta nel medio edittale, non esigeva una motivazione più ampia. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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