Prelazione su beni del fallito per debiti altrui esclusa dall’accertamento del passivo (Cass. civ. Sez. I n. 17276 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, non essendo creditori del fallito né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento. Tale regola vale anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007. I medesimi creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo, per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati o pignorati. Avverso il piano di riparto che escluda o includa il diritto del titolare della nuda prelazione, il creditore e gli altri interessati possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.

Il Fatto

Una società creditrice aveva iscritto ipoteca volontaria e privilegio speciale industriale su beni che la debitrice aveva alienato a un terzo, poi fallito. Il credito garantito, pari a una somma determinata, era vantato verso la società alienante e non verso la società fallita.

Il creditore aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento con collocazione prelatizia. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto, aderendo all’orientamento tradizionale secondo cui il mero titolare di un diritto di prelazione su un bene del fallito non è creditore concorsuale. Il decreto è stato impugnato in cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’ammissibilità della domanda di ammissione al passivo proposta dal titolare di una garanzia reale su beni del fallito, a tutela di un credito verso un soggetto diverso dal fallito stesso. Il ricorrente sosteneva di aver diritto a soddisfarsi sul realizzo dei beni oggetto delle garanzie, entrati nell’attivo della procedura concorsuale dopo il trasferimento.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 8557/2023, che hanno composto il contrasto giurisprudenziale sul punto. Secondo tale insegnamento, i creditori con ipoteca o pegno sui beni del fallimento per crediti verso debitori diversi dal fallito non sono creditori del fallito, né agiscono per restituzione o rivendica. Non possono quindi utilizzare il procedimento di verificazione dello stato passivo, neppure dopo le riforme del 2006 e del 2007.

Le Sezioni Unite hanno però precisato che tali creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo, per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati o pignorati. Avverso il piano di riparto che escluda o includa il loro diritto, essi e gli altri creditori interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 110, comma 3, l. fall.

Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su una richiesta subordinata di riconoscimento del diritto a soddisfarsi sui beni, è stato parimenti rigettato. Il Tribunale non era tenuto a pronunciare su una domanda estranea all’ambito del giudizio di opposizione, avendo comunque indicato che il terzo garantito deve avanzare domanda di partecipazione al riparto.

Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato dichiarato inammissibile. La statuizione sulle spese non è sindacabile in cassazione quando il giudice del merito determina l’importo tra i parametri minimi e massimi ed esclude la compensazione in ragione di un orientamento consolidato non inciso da un unico precedente difforme. Il ricorso è stato rigettato, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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