Inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione del quadro indiziario (Cass. pen. Sez. III n. 10932 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili in cassazione i motivi che, senza prospettare elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, mirano a ottenere una rivalutazione degli elementi di prova già adeguatamente esaminati dal giudice di merito, risolvendosi in una mera contestazione delle risultanze poste a fondamento della motivazione. In tema di gravi indizi di colpevolezza, la valutazione dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia carente su punti decisivi del gravame. La continuità argomentativa tra l’ordinanza applicativa della misura e il provvedimento del riesame non integra di per sé vizio di motivazione, se il giudice risponde ai rilievi difensivi e riscontra le dichiarazioni dei collaboratori tra loro e con le intercettazioni.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’11 luglio 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dagli indagati, confermando parzialmente il provvedimento del Gip che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha sostituito, per una sola indagata, la misura carceraria con gli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamentava che l’ordinanza si limitasse a ripetere le considerazioni del provvedimento genetico, aderendovi acriticamente, in particolare quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e che il quadro indiziario fosse carente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da un principio consolidato: non sono ammissibili in cassazione le censure dirette a una rivalutazione degli elementi già presi in considerazione dai giudici di merito, quando si riducano a una mera contestazione delle risultanze senza la prospettazione di elementi puntuali e precisi su punti decisivi. Richiama sul punto Sez. 5 n. 34149 dell’11.06.2019 e Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019.

I ricorsi — osserva la Corte — mirano a sovrapporre alla corretta valutazione del quadro indiziario un’arbitraria ricostruzione alternativa, basata su un’artificiosa parcellizzazione degli elementi di prova, richiamati senza considerarne la specifica consistenza.

Anche a prescindere da ciò, il Tribunale ha già risposto ai rilievi difensivi. Quanto alla sussistenza dell’associazione, ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori, riscontrandole tra loro: le dichiarazioni dei due fratelli, relative alle modalità di funzionamento del sodalizio, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di un terzo collaboratore, libero al tempo dei fatti, e nelle intercettazioni. La Corte ritiene irrilevante che i primi due fossero stati arrestati prima dei fatti contestati, poiché le loro dichiarazioni attengono all’organizzazione del sodalizio.

Quanto alla posizione di vertice, la Corte conferma la valutazione del merito secondo cui la guida dell’organizzazione poteva essere esercitata anche dal domicilio, mediante trasmissione di ordini, come confermato dalle intercettazioni. La posizione di capo piazza dell’indagata contribuisce a confermare l’esistenza di un sodalizio organizzato con stabile piazza di spaccio.

Infine, il giudice di merito ha correttamente disatteso gli argomenti sull’assenza di arresti o sequestri e di videoriprese, risultando verosimile che gli accorgimenti degli indagati abbiano evitato di essere scoperti. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *