Inammissibile il ricorso cautelare se i motivi non si confrontano con l’ordinanza (Cass. pen. Sez. IV n. 30073 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza cautelare è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Sul piano sostanziale, in tema di furto in abitazione, è sufficiente che l’agente si rappresenti il luogo come privata dimora, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone e dalla consapevolezza di tale presenza, purché sussista un nesso finalistico tra introduzione e impossessamento. Le esigenze cautelari non si desumono dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma dalla valutazione del fatto nelle sue concrete manifestazioni.

Il Fatto

Il ricorrente è indagato per furto in abitazione commesso il 15 marzo 2026. Gli agenti, attivati da una segnalazione anonima, erano intervenuti e avevano sorpreso un uomo in precipitosa fuga, bloccando anche una donna. All’esito della perquisizione personale l’indagato era stato trovato in possesso di un orologio e di un posacenere in argento; all’esterno dell’abitazione erano stati rinvenuti arnesi atti allo scasso. Le immagini di una videocamera avevano confermato l’introduzione nella proprietà e la forzatura dei presidi.

Convalidato l’arresto, era stata applicata congiuntamente la misura dell’obbligo di dimora e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento e l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: valutazione atomistica dei gravi indizi, motivazione generica sulle esigenze cautelari, omesso confronto con le deduzioni difensive e carenza di valutazione su adeguatezza e proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte muove dalla regola processuale consolidata secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il parametro è richiamato dalla Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017.

Su questa premessa si misura il difetto dei quattro motivi. A fronte di una motivazione che il Tribunale aveva articolato sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, il ricorrente oppone enunciati generici, privi di qualunque confronto con il percorso argomentativo del provvedimento. La censura di valutazione atomistica degli indizi non si misura con la descrizione della condotta, osservata in diretta e attraverso il filmato delle telecamere.

Quanto ai gravi indizi, il Tribunale aveva dato atto che l’indagato aveva forzato la porta dell’abitazione e, dopo essersi impossessato di alcuni oggetti, si era dato alla fuga; aveva inoltre esaminato la tesi difensiva dell’occupazione di un alloggio ritenuto abbandonato, smentita dal rinvenimento della refurtiva e dall’essere i due stati colti nell’atto di mettere a soqquadro la casa. La Corte richiama Sez. V n. 15639 del 23/03/2022, secondo cui è sufficiente la rappresentazione del luogo come privata dimora, e Sez. IV n. 3716 del 11/01/2023, che esige il nesso finalistico tra introduzione e impossessamento. La forzatura dei presidi è stata ritenuta idonea, per inferenza logica, a dimostrare quel nesso.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha desunto la pericolosità dalle modalità di un furto programmato, con identificazione e studio dell’obiettivo, e ha giustificato la combinazione delle misure coercitive come indispensabile a garantire uno stringente controllo. La Corte richiama Sez. V n. 49038 del 14/06/2017 e Sez. I n. 37839 del 02/03/2016, secondo cui il pericolo di reiterazione va desunto dal fatto nelle sue concrete manifestazioni, non dal solo titolo di reato. Le doglianze difensive restano generiche ed estrinseche. Segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *