Mansioni superiori del cantoniere e doppia conforme: onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20336 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle mansioni superiori di operatore specializzato, con il conseguente inquadramento nella posizione organizzativa ed economica B1, presuppone la prova del loro svolgimento in via esclusiva o prevalente, non essendo sufficiente l’occasionale conduzione di mezzi speciali. La differenza saliente tra la qualifica di cantoniere (livello B2) e quella superiore di operatore specializzato risiede nello svolgimento abituale delle mansioni di guida di mezzi speciali, autocarri, autoarticolati, macchine operatrici e sgombraneve, che non figurano tra i mezzi propri del cantoniere. In sede di legittimita’, il ricorso che, formalmente proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., contesti in realta’ l’accertamento fattuale sulla continuita’ e prevalenza delle mansioni, e’ inammissibile, tanto piu’ in ipotesi di doppia conforme, che rende intangibile la ricostruzione del merito.

Il Fatto

Un dipendente di ANAS s.p.a., con qualifica di cantoniere (livello B2), ha chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel superiore livello B1 e al relativo trattamento economico, oltre alle differenze retributive maturate. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda; la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia.

La societa’ datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, articolati come violazione di norme contrattuali e di legge nonche’ del criterio di prevalenza delle mansioni. Il lavoratore ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale ha esaminato le declaratorie contrattuali del CCNL ANAS, confrontando l’inquadramento attribuito al lavoratore e quello superiore rivendicato. Ha individuato la differenza decisiva tra le due qualifiche nello svolgimento, in via esclusiva o prevalente, delle mansioni di guida di mezzi speciali, autocarri, autoarticolati, macchine operatrici e sgombraneve, proprie dell’operatore specializzato della posizione B1.

Dall’istruttoria testimoniale e’ emerso che il lavoratore e’ stato adibito alla conduzione di mezzi speciali — sgombraneve e spargisale nel periodo invernale, trattori, ruspe, escavatori e pale meccaniche nel periodo estivo — con modalita’ costante e assolutamente prevalente, per periodi di gran lunga superiori a tre mesi continuativi.

La Cassazione rileva che entrambi i motivi, pur formulati come denuncia di errori di diritto, non evidenziano gli errores in iudicando della Corte territoriale, ma contestano accertamenti fattuali sulla continuita’ e prevalenza delle mansioni. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. presuppone una ricognizione della fattispecie concreta incontestata; nella specie, invece, si critica l’apprezzamento riservato ai giudici del merito.

Tale censura e’ inammissibile, tanto piu’ in un’ipotesi di doppia conforme, che rende intangibile la ricostruzione dei fatti in sede di legittimita’. La sentenza impugnata risulta peraltro coerente con i precedenti di legittimita’ che hanno riconosciuto siffatta differenza tra le qualifiche professionali in controversia.

Il ricorso principale e’ pertanto respinto, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della sola ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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