Fornitura di acqua non potabile: prescrizione decennale per aliud pro alio (Cass. civ. Sez. 3 n. 22288 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fornitura di acqua priva dei requisiti di potabilità integra l’ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non a quella annuale prevista dall’art. 1495 cod. civ. per i vizi redibitori e la mancanza di qualità. Si verte in tema di vizi o mancanza di qualità quando la difformità tra bene consegnato e pattuito rimane nell’ambito del medesimo genus; si verte, invece, in tema di aliud pro alio quando la difformità incide su natura, individualità e destinazione del bene, rendendolo inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale dedotta in contratto. La qualificazione della domanda come vendita di aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, che può procedervi d’ufficio.
Il Fatto
L’intestataria di un’utenza idrica conveniva in giudizio la società gestrice del servizio, deducendo che l’acqua somministrata era priva dei requisiti per la destinazione ad usi alimentari. Chiedeva la riduzione del prezzo della fornitura, la declaratoria del diritto a non corrispondere il canone per il periodo pregresso e il risarcimento del danno. Il giudice di prime cure dichiarava prescritta l’azione, qualificandola come azione estimatoria per vizi della cosa e applicando il termine annuale di cui all’art. 1495 cod. civ.
La decisione veniva confermata dal Tribunale in sede di appello, che riteneva applicabile al contratto di somministrazione dell’acqua la disciplina della garanzia per vizi della vendita, con conseguente assoggettamento della domanda alla prescrizione annuale. Avverso tale pronuncia l’utente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Con un unico motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 cod. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la domanda come ordinaria azione di inesatto adempimento contrattuale, non come azione per vizi, atteso che la società aveva somministrato un bene privo delle caratteristiche essenziali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente.
Nel ricostruire la differenza tra le fattispecie, la Corte ha richiamato il principio per cui i vizi redibitori e la mancanza di qualità ricorrono quando la difformità tra bene consegnato e pattuito, pur rimanendo nell’ambito del medesimo genus, consista in difetti inerenti alla produzione o in carenze della species. Viceversa, si verte in tema di aliud pro alio quando la difformità incide sulla natura del bene, sulla sua individualità e destinazione, essendo il bene inidoneo ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto.
La Corte ha precisato che la qualificazione della domanda come vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero come vendita di aliud pro alio è compito del giudice, che può procedervi d’ufficio se le circostanze rilevanti risultano acquisite nel processo. Nella specie, l’accertata non potabilità dell’acqua ha integrato la violazione degli obblighi contrattuali da parte del gestore, avendo quest’ultimo fornito acqua priva delle qualità pattuite.
In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che la fattispecie configuri aliud pro alio, con conseguente operatività della prescrizione decennale e non di quella annuale. Il Tribunale, avendo qualificato la domanda come azione redibitoria o estimatoria soggetta al termine annuale, non si è attenuto a tale principio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Gela in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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