Mansioni superiori nel pubblico impiego: solo differenze retributive, mai inquadramento (Cons. Stato n. 7528 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di disposizione riconosciuto all’Ispettorato del lavoro dall’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non consente di imporre all’ente locale l’inquadramento del dipendente nella posizione economica superiore per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori. L’art. 52, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 esclude espressamente che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza produca effetti ai fini dell’inquadramento. Al lavoratore compete la sola differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, oltre ai connessi contributi. La concertazione sindacale che non costituisce procedura negoziale non limita il potere dispositivo dell’Ispettorato, né vale a fondare un obbligo automatico di inquadramento. La pretesa ai ratei retributivi è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di assunzione dell’incarico e interrotta dalla ricezione del verbale ispettivo.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva assunto il dipendente con rapporto a tempo parziale e indeterminato, profilo di Applicato Biblioteca, categoria B, posizione economica B1. Con successiva nota sindacale il lavoratore era stato distaccato presso l’Ufficio del Giudice di Pace, con verbale di immissione nelle funzioni di Assistente Giudiziario.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha adottato un verbale di disposizione con cui ha ingiunto all’ente di regolarizzare la posizione lavorativa e contributiva del dipendente, con inquadramento nella posizione economica B3 e decorrenza dal giugno 2018. Il TAR Basilicata ha accolto in parte il ricorso, annullando l’atto solo quanto alla decorrenza. Il Comune ha proposto appello, censurando l’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, la valenza della concertazione sindacale, il difetto di istruttoria sulle mansioni e la prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la concertazione intervenuta con le organizzazioni sindacali prima della deliberazione di revisione della pianta organica. L’appellante sosteneva che l’accordo avesse definito l’inquadramento in B1 e che ciò impedisse all’Ispettorato di applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004. La tesi non regge: la stessa deliberazione comunale qualifica la procedura come non negoziale, diretta solo a favorire una posizione condivisa. La sentenza di primo grado è sul punto confermata.
Il potere dell’Ispettorato resta circoscritto all’adozione del provvedimento di disposizione per le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale. Esso può riguardare l’erronea corresponsione degli importi retributivi e contributivi, ma non si estende al potere di disporre l’inquadramento nella posizione economica superiore.
Il limite è posto dall’art. 52, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001: l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore. La progressione verticale di fatto è dunque vietata. Al dipendente spetta la sola differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, fermo restando il potere dell’Amministrazione di consentire la progressione secondo le disposizioni vigenti.
Nessun vizio di istruttoria inficia il verbale quanto all’accertamento delle mansioni. Il profilo di Assistente Giudiziario risultava già presente nella pianta organica e il lavoratore aveva preso servizio con quel profilo. Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dal 20 luglio 2018, data di assunzione dell’incarico. Sono perciò prescritti i ratei maturati fino al 3 aprile 2019, mentre la prescrizione è stata validamente interrotta per quelli successivi, con la ricezione del verbale ispettivo. La richiesta del dipendente del 18 luglio 2023 non vale come atto interruttivo, essendo stata inviata all’Ispettorato e non al Comune debitore.
L’appello è pertanto accolto in parte: il verbale è annullato parzialmente nella parte relativa all’inquadramento in B3, con riconoscimento degli arretrati non prescritti dal 4 aprile 2019 in poi. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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