Sospensione licenza TULPS per somministrazione a minori e omessa smentita (TAR Toscana n. 1861 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. è illegittimo per difetto motivazionale quando il fatto principale posto a suo fondamento risulti smentito in giudizio, non potendo la frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti con precedenti di polizia assumere ruolo autonomo rispetto all’episodio contestato. La misura cautelare fondata sulla somministrazione di bevande alcoliche a un minore resta invece legittima anche quando la condotta dell’esercente sia connotata da semplice negligenza, essendo sufficiente la violazione degli obblighi di verifica dell’età. La posizione di garanzia del titolare dell’esercizio pubblico giustifica l’adozione del provvedimento senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento, in presenza di motivata urgenza.
Il Fatto
Il Questore di Firenze disponeva, con un primo provvedimento, la sospensione per dieci giorni della dichiarazione di inizio attività che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso un pubblico esercizio gestito da una società. A base dell’atto era posta una proposta della Stazione dei Carabinieri che contestava una condotta omissiva dei gestori: non aver richiesto l’intervento del 112 in occasione di una rissa verificatasi nel locale, durante la quale i partecipanti si scagliavano contro gli arredi. La proposta richiamava anche la frequentazione dell’esercizio da parte di pregiudicati.
Con un secondo provvedimento il Questore disponeva un’ulteriore sospensione di sette giorni, fondata sulla frequentazione da parte di pregiudicati e sulla somministrazione di bevande alcoliche a un minore. La società e il suo legale rappresentante impugnavano entrambi gli atti, il secondo con motivi aggiunti, lamentando violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio riconosce la persistenza dell’interesse alla decisione anche dopo l’espiazione delle sospensioni, per il valore che i provvedimenti possono assumere ai fini di una futura revoca dell’autorizzazione e per la riserva di azione risarcitoria ex art. 34, terzo comma, c.p.a.. Rigetta poi l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al titolare di un esercizio concorrente, difettando il requisito formale di individuazione del controinteressato. Non considera, infine, la documentazione depositata dalle resistenti il 12 novembre 2025, perché tardiva e priva di istanza di autorizzazione.
Nel merito, il ricorso avverso il primo provvedimento è accolto. Il fatto principale posto a fondamento della misura — l’omessa segnalazione della rissa alle forze dell’ordine — risulta smentito da una registrazione audio prodotta in giudizio, dalla quale emerge che i gestori avevano contattato il 112 nella serata del 16 dicembre 2023, vera data dell’episodio, inesattamente indicata nell’atto impugnato al giorno successivo. La ricostruzione dei fatti era peraltro incerta, basandosi sulla segnalazione di un soggetto non identificato.
Caduto il fatto giustificativo, il provvedimento non regge sotto il profilo motivazionale. La frequentazione dell’esercizio da parte di persone con precedenti di polizia assume, nell’economia dell’atto, un ruolo meramente rafforzativo della misura preventiva e non può sostenere da sola la sospensione.
Il Collegio respinge invece i motivi aggiunti. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondato, richiamando la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana n. 494 del 2024 e n. 166 del 2025): l’urgenza motivata e la consistenza della fattispecie escludono la necessità della partecipazione procedimentale. Sul secondo provvedimento, il richiamo alla posizione di garanzia dell’esercente a tutela dei minori rende legittima la misura: la somministrazione di alcolici a un minore è ammessa dagli stessi motivi aggiunti, che parlano di “leggerezza” delle bariste nel fidarsi della dichiarazione verbale del ragazzo. Non è necessario il dolo, essendo sufficiente la semplice negligenza nei controlli. La violazione è idonea, anche isolatamente, a legittimare la sospensione, mentre la modestia della durata esclude profili di sproporzione. Il ricorso è quindi accolto e i motivi aggiunti respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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