Tariffa forfettaria canone unico suolo pubblico per impianti energia rinnovabile (Cons. Stato n. 871 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprensiva del trasporto ai distributori, costituisce attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo pubblico mediante impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete, il canone unico patrimoniale è dovuto nella misura fissa e forfettaria di 800 euro, senza applicazione dei coefficienti di classificazione delle strade e di tipologia e finalità. L’aggettivo “minima” contenuto nella norma di interpretazione autentica individua l’ammontare fisso in ogni caso dovuto e non una base di calcolo liberamente elevabile dall’ente locale. Il criterio così determinato riveste carattere di specialità rispetto al metodo di calcolo ordinario e non è neutralizzabile in nome del principio di invarianza del gettito.
Il Fatto
La società appellata è titolare dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di due impianti fotovoltaici, comprensiva delle opere elettriche di connessione interrate destinate ad attraversare il sottosuolo delle strade provinciali. La Provincia ha modificato il proprio regolamento sul canone unico di occupazione di suolo pubblico, stabilendo che agli operatori produttori di energia da fonti rinnovabili la tariffa venga fissata nell’importo risultante dall’applicazione della tariffa standard di cui all’art. 1, comma 826, legge n. 160/2019, senza i coefficienti di classificazione e finalità.
La società ha impugnato la delibera consiliare di modifica, la conseguente delibera presidenziale di approvazione delle tariffe, l’avviso di pagamento per l’annualità 2024 e la nota recante chiarimenti sull’invarianza del gettito, deducendo che il canone dovuto fosse quello forfettario di 800 euro previsto dall’art. 1, comma 831, legge n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021. Il TAR Puglia ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso e in parte lo ha accolto, annullando gli atti regolamentari. La Provincia ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Quanto alla dedotta ultrapetizione, la censura non regge sul piano fattuale: entrambi i profili richiamati dal primo giudice erano stati effettivamente dedotti nel ricorso introduttivo, che aveva invocato la specialità del comma 831 e la residualità della misura fissa in ragione dell’assenza di utenti direttamente serviti.
In ogni caso, il Consiglio di Stato chiarisce che l’eventuale vizio di ultrapetizione non imporrebbe il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ma solo l’esame nel merito della censura effettivamente formulata, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10 e n. 11 del 30 luglio 2018.
Nel merito, la censura della società è fondata. L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021 stabilisce che per occupazioni permanenti con impianti funzionali all’erogazione del servizio a rete si intendono anche quelle delle aziende esercenti attività strumentali, quali la trasmissione di energia elettrica, e che per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
La Sezione richiama integralmente, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le proprie sentenze n. 8062 del 16 ottobre 2025 e n. 9447 del 1° dicembre 2025, che hanno già disatteso doglianze analoghe. Da esse emerge che l’aggettivo “minima” individua l’ammontare fisso e forfettario in ogni caso dovuto e non una base elevabile dall’ente; che il comma 831-bis riguarda un settore diverso, non connesso alle politiche di transizione energetica, e non costituisce elemento di raffronto; che il principio di invarianza del gettito non consente di sostituire il criterio speciale.
Le medesime pronunce hanno dimostrato l’infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale sotto i profili dell’art. 119 Cost., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 Cost. La questione riproposta in via subordinata è pertanto respinta come manifestamente infondata. Le spese del grado sono integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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