Prescrizione rivalutazione contributiva amianto e consapevolezza dell’esposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 578 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione. La relativa prescrizione ha carattere decennale e non incide sui singoli ratei di maggiorazione, decorrendo dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della predetta esposizione. Tale accertamento è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito e non può essere desunto in via apodittica dal solo dato del pensionamento; la domanda avanzata all’Inail costituisce indizio univoco di tale consapevolezza.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/1992, per l’esposizione all’amianto subita nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze di una società, dal luglio 1965 fino al pensionamento, nel settembre 1992.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo il diritto non prescritto e individuando il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della domanda rivolta all’Inail, finalizzata al riconoscimento della rivalutazione contributiva. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’Inps, aveva invece ricollegato il dies a quo automaticamente alla data del pensionamento, con conseguente intempestività della domanda all’Inps del 16 marzo 2012. Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è esaminato per primo, per ragioni di priorità logica, ed è ritenuto infondato. La motivazione della sentenza impugnata è coerente con le premesse fissate dalla stessa Corte d’appello e si sorregge al di sopra del minimo costituzionale, come indicato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.
Il primo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento.
Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere decennale e non incide soltanto sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/2015). Tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. n. 2856/2017, Cass. n. 14599/2022).
L’accertamento sulla consapevolezza dell’esposizione all’amianto non può essere arbitrario né desunto in via apodittica, ma è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito. La domanda avanzata all’Inail, quale organo tecnico, implica un indizio univoco di tale consapevolezza. La Corte d’appello dovrà pertanto verificare dagli atti di causa da quando tale consapevolezza possa presuntivamente farsi decorrere.
In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, rigettato il secondo, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce dei principi esposti; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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