Differenze retributive dirigente medico e atto aziendale di qualificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2674 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza sanitaria, la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e per l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva correla alla tipologia dell’incarico e alla graduazione delle funzioni. Ne consegue che la domanda del dirigente medico volta ad ottenere le differenze retributive per l’asserito svolgimento di funzioni di struttura complessa è infondata ove manchi l’atto aziendale di qualificazione della struttura in tali termini, a nulla rilevando l’eventuale natura precettiva della disposizione regionale che imporrebbe la qualificazione. Non trova inoltre applicazione, per la dirigenza sanitaria, l’art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori.
Il Fatto
Un dirigente medico, preposto al Centro di salute mentale di Manduria, agiva in giudizio nei confronti della A.S.L. di Taranto per ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive per l’asserito svolgimento, dal 1998 al 2011, del ruolo di dirigente di struttura complessa. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione. Avverso tale sentenza il dirigente medico proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Azienda Sanitaria resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso il dirigente deduceva la violazione dell’art. 2 della l.r. Puglia n. 30 del 1998, norma che, a suo dire, imponeva in via cogente l’organizzazione dei centri di salute mentale come strutture complesse per bacini di utenza tra i 75.000 e i 120.000 abitanti. Il ricorrente sosteneva l’irrilevanza della qualificazione formale adottata dall’ASL con atto deliberativo in contrasto con le previsioni regionali, insistendo sul diritto ad essere retribuito in conformità alla natura della struttura, e lamentava che la Corte territoriale non aveva valorizzato una delibera aziendale che qualificava le strutture come dirette da un dirigente apicale.
La Corte di cassazione ha richiamato i principi consolidati in materia di dirigenza medica, ricordando che la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 richiede la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione delle unità operative, quale elemento indispensabile per il conferimento dell’incarico dirigenziale. Ha inoltre ribadito l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, in forza dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, atteso che la qualifica dirigenziale esprime l’idoneità professionale a ricoprire un incarico e non una posizione caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni.
La Corte ha ritenuto tali principi sufficienti a destituire di fondamento la pretesa, poiché nel caso di specie la struttura cui era preposto il ricorrente non era stata qualificata nell’atto di macrorganizzazione aziendale come struttura complessa, bensì come semplice. L’intero motivo è stato giudicato incentrato sull’assunto che la natura di struttura complessa promanasse direttamente dalla norma regionale, sulla cui natura programmatica o precettiva la Corte ha ritenuto superfluo pronunciarsi. È stato chiarito che, anche a voler ipotizzare la natura precettiva della disposizione, ai fini dell’accoglimento della domanda sarebbe occorso in ogni caso l’atto aziendale di qualificazione, nella specie incontestatamente carente. L’azione di condanna è stata pertanto ritenuta infondata ed il ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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