Mansioni superiori del personale ATA e prescrizione dei crediti retributivi pubblici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33692 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mansioni superiori del personale ATA, l’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228/2012 è disposizione speciale che deroga alla riserva di contrattazione collettiva e impone di quantificare l’indennità differenziale sottraendo dal trattamento previsto per il DGSA al livello iniziale l’intero trattamento complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato, inclusa la posizione economica acquisita. Ne consegue che l’indennità è destinata a decrescere fino ad azzerarsi con l’aumentare dell’anzianità e che il relativo importo, ove il calcolo dia esito positivo, va corrisposto in aggiunta al trattamento complessivo spettante. La prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile alcun metus verso la pubblica amministrazione.
Il Fatto
Gli attuali ricorrenti, dipendenti con qualifica di assistente amministrativo, avevano agito in giudizio per ottenere la condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento dell’indennità di mansioni superiori prevista dall’art. 69 del CCNL 4.8.1995, anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge n. 228/2012, e della seconda posizione economica, che l’amministrazione assumeva assorbita dall’indennità.
Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’Appello di Milano, riformando parzialmente la decisione, ha escluso il diritto al differenziale secondo il criterio contrattuale per il periodo successivo alla novella, ha respinto i profili di illegittimità costituzionale richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2021, ma ha riconosciuto la progressione economica, negandone l’assorbimento e applicando la prescrizione quinquennale. Da qui il ricorso per cassazione, resistito dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 69 del CCNL 4.8.1995, sollecitando un incidente di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 39 Cost., poiché il differenziale previsto dalla normativa sopravvenuta finirebbe per annullarsi per l’assistente che abbia maturato fasce stipendiali ed economiche elevate.
La Corte reputa il motivo in parte inammissibile, per non piena confutazione della ratio decidendi, e comunque infondato, richiamando la sentenza n. 15198/2024, dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi. L’art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012 — osserva — lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento del DGSA al livello iniziale, ma modifica il sottraendo rispetto alla previsione contrattuale, valorizzando l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente.
Il meccanismo, calato in un sistema che remunera l’anzianità per fasce progressive, comporta che l’indennità differenziale si riduca con l’aumentare dell’anzianità e possa azzerarsi per l’assistente che abbia superato i 21 anni di servizio. Tale esito non si pone in contrasto con l’art. 36 Cost., come chiarito dalla Corte costituzionale n. 71/2021, che ha ritenuto non irragionevole una retribuzione aggiuntiva decrescente per il dipendente più anziano, già remunerato per l’esperienza maturata attraverso la progressione economica.
Ne deriva che, nella quantificazione, occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dall’assistente, includendovi la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo, comprendendo stipendio tabellare, posizione economica e indennità aggiuntiva. La Corte territoriale non si è discostata da tali principi, avendo correttamente escluso il criterio contrattuale e l’assorbimento della posizione economica. Inammissibili, perché prospettano questioni nuove, le deduzioni della memoria illustrativa sulla discriminazione rispetto ai DGSA assunti a tempo indeterminato.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., sostenendosi che la pendenza del rapporto impedirebbe la decorrenza della prescrizione. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e manifestamente infondato: le Sezioni Unite n. 36197/2023 hanno ribadito che la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un metus del dipendente verso la pubblica amministrazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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