Emersione del lavoro irregolare: niente permesso per attesa occupazione in caso di rigetto per cause imputabili al datore di lavoro (TAR Abruzzo n. 200 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla normativa ordinaria, con la conseguenza che la sua applicazione è soggetta a interpretazione restrittiva. La previsione dell’art. 103, comma 4, che richiama l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione solo nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro successiva all’emersione. Tale possibilità non è invece estendibile, neppure in via analogica, al caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per il difetto dei requisiti normativamente prescritti, ancorché la causa del diniego sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro. Il rilascio del permesso presuppone, infatti, che sia stata accertata la sussistenza ab origine dei requisiti di emersione, in assenza dei quali il lavoratore permane in condizione di irregolarità.
Il Fatto
Una società agricola presentava, in data 12 giugno 2020, allo Sportello Unico per l’Immigrazione una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore di un cittadino extracomunitario. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 10 ottobre 2022, motivato sulla base del comportamento del datore di lavoro, il quale aveva omesso di definire sette istanze relative ai flussi stagionali 2008 e 2011 e non aveva dato seguito all’assunzione del lavoratore interessato. Il cittadino straniero impugnava il diniego, chiedendone l’annullamento. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi e in assenza di pericolosità per la sicurezza pubblica, la tutela della situazione soggettiva del cittadino straniero. Nel merito, il ricorrente sosteneva la necessità di applicare in via analogica l’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, richiamando il disposto dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il quale non contempla alcuna possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ipotesi in cui la sanatoria non venga assentita. La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, che il rinvio operato dal comma 4 della disposizione all’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 è limitato al solo caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche stagionale, successiva all’emersione, al fine di consentire lo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa. La natura eccezionale della disciplina, in quanto derogatoria di quella ordinaria, impone un’applicazione restrittiva, nei soli casi e tempi previsti.
In tale quadro, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento alla disparità di trattamento rispetto alla precedente procedura di regolarizzazione del 2012. Il Giudice delle leggi ha evidenziato che il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro consente al lavoratore, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di disporre di un periodo per la ricerca di una nuova occupazione, presupponendo l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione. Diversamente, nel caso di rigetto per difetto di tali requisiti, lo straniero permane in condizione di irregolarità, non potendosi riconoscere alcuna tutela legata all’attesa occupazione.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso, confermando l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e compensando le spese del giudizio, alla luce della natura della vicenda.
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Nota della Redazione
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