Inesistenza del rapporto di lavoro e prescrizione dell’azione di annullamento previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19035 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione o eccezione con cui l’Inps intende far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., l’azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati. In caso di disconoscimento da parte dell’ente previdenziale dell’esistenza del rapporto, grava su chi ne invoca la validità l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico qualificante della subordinazione.
Il Fatto
La società e il socio, in proprio e nella qualità di liquidatore, proponevano opposizione avverso un verbale ispettivo con cui l’Inps aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il socio e la società, chiedendone l’accertamento e, in subordine, la restituzione dei contributi versati.
Il Tribunale rigettava integralmente il ricorso. La Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame, condannando l’Inps a restituire la contribuzione versata per il periodo non prescritto, ritenendo illegittima la compensazione opposta dall’ente, stante la diversità soggettiva tra creditore e debitore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Inps, ravvisando l’omesso esame di un fatto decisivo. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte di merito non aveva considerato che il controcredito opposto in compensazione dall’ente non derivava dalla posizione del socio quale amministratore di altra società, ma dall’indebita fruizione, da parte della società ricorrente, di benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità. Tale fatto, ritualmente allegato e controverso, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., affermando che il giudice di merito aveva correttamente posto a carico del lavoratore l’onere di provare la natura subordinata del rapporto, conformemente al principio per cui l’Inps, in forza del potere di autotutela, può annullare d’ufficio i propri provvedimenti e disconoscere in radice il rapporto. Ha altresì rammentato che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità.
In secondo luogo, ha ritenuto imprescrittibile l’azione di annullamento della posizione previdenziale per inesistenza del rapporto di lavoro, distinguendola dall’azione di ripetizione dei contributi, soggetta alla prescrizione decennale. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., non essendo ipotizzabile un’esecuzione in via di fatto di un rapporto inesistente.
Infine, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice del rinvio valuti anche il fatto dedotto dall’Inps a fondamento del controcredito eccepito in compensazione.
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Nota della Redazione
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