Marchio sui silos e imposta di pubblicità: rileva la disciplina generale (Cass. civ. Sez. V n. 32621 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il d.m. 26 luglio 2012 introduce una deroga all’imposizione limitata esclusivamente al marchio di fabbrica apposto su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e macchine da cantiere, ai fini del riconoscimento dell’esenzione. Ove la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo costituito dal marchio di fabbrica, trova applicazione la disciplina generale del d.lgs. n. 507/1993. Ne consegue che la legittimazione attiva all’imposizione spetta al Comune ove il bene mobile è installato e la pubblicità esterna è eseguita, e non al Comune sede legale dell’impresa, qualora manchi l’accertamento della natura di macchina da cantiere del bene e della qualità di produttore in capo all’impresa. Il giudice di merito che sussuma la fattispecie nel regime derogatorio senza tali verifiche incorre in vizio di sussunzione, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

Il Fatto

Una società concessionaria dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per due Comuni emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di una società operante nel settore edile, riferiti all’anno 2014. La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della concessionaria. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la controricorrente resisteva con controricorso, sollevando eccezioni di difetto di rappresentanza processuale, di inammissibilità del ricorso e di giudicato.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le tre eccezioni preliminari. Quanto al difetto di rappresentanza processuale, richiamando le Sezioni Unite n. 20596/2007, ribadisce che chi ha conferito il mandato non deve provare la propria qualità: è la controparte a dover formulare tempestiva eccezione e fornire la prova negativa. Nel caso di specie la resistente non aveva assolto a tale onere, emergendo anzi dalla visura prodotta il potere del conferente di nominare procuratori speciali. L’eccezione di inammissibilità per mancata indicazione del vizio ex art. 360 c.p.c. è respinta, perché basta che le censure siano riconducibili in modo immediato a una delle ipotesi normative, senza formule sacramentali (Cass. S.U. n. 17931/2013). Respinta anche l’eccezione di giudicato, per difetto di prova del passaggio in giudicato.

Nel merito la Corte accoglie il ricorso. Il d.m. 26 luglio 2012 non esclude l’imposizione per le macchine da cantiere, ma regolamenta il solo marchio di fabbrica: la deroga è diretta alle imprese produttrici e all’apposizione del marchio sui beni indicati. Qualora la raffigurazione esuli dal marchio di fabbrica, si applica la normativa generale sulla pubblicità.

La Corte qualifica la censura come vizio di sussunzione. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 5 del 2001, ricorda che il controllo di legittimità ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. non si esaurisce nella verifica ermeneutica, ma si estende alla sussunzione del fatto accertato nell’ipotesi normativa. Il vizio ricorre quando il giudice riconduce la fattispecie concreta a una qualificazione giuridica non idonea a regolarla.

Nel caso di specie mancava l’accertamento che i silos fossero macchine da cantiere e che la contribuente ne fosse la fabbricante. Se il marchio apposto avesse lo scopo di pubblicizzare la società, dedita alla distribuzione di prodotti per l’edilizia, e non i serbatoi, non ricorrerebbero i presupposti della disciplina speciale. La legittimazione attiva all’imposizione spetterebbe allora ai Comuni ove i silos erano installati, secondo l’art. 1 d.lgs. n. 507/1993, e non al Comune sede legale dell’impresa.

La Commissione Tributaria Regionale ha quindi frainteso il senso degli artt. 1 e 2 del citato decreto ministeriale, ritenuti applicabili per la sola apposizione del marchio, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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