Notifica dell’avviso di addebito Inps: disciplina applicabile e regime della raccomandata a firma (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4982/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.l. n. 78/2010, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le disposizioni del regolamento sul servizio postale ordinario, non già le norme della l. n. 890/1982. In caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, senza che sia necessaria la spedizione di una seconda raccomandata informativa.
Il Fatto
Il debitore ha proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento relativa a un avviso di addebito per il mancato versamento di contributi previdenziali per gli anni 2010-2016. Il Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione, ritenendo che la notifica dell’avviso di addebito, eseguita dall’Inps tramite il servizio postale, si fosse perfezionata con la compiuta giacenza della raccomandata, senza necessità di una seconda raccomandata informativa. La Corte d’Appello di Messina ha invece accolto il gravame, ritenendo la notifica invalida in mancanza della raccomandata informativa, prevista dalle norme sulla notifica degli atti giudiziari. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha innanzitutto richiamato il proprio orientamento secondo cui, in tema di notifica diretta dell’avviso di addebito da parte dell’Inps, alla fattispecie si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento postale ordinario e non già le norme della l. n. 890/1982. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’art. 8, comma 4, della l. n. 890/1982 non è applicabile, operando invece l’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, secondo cui la consegna degli invii a firma, come le raccomandate, quando non è possibile per assenza del destinatario, deve avvenire presso l’ufficio postale, con rilascio dell’avviso di giacenza.
La Corte ha quindi precisato che il perfezionamento della notifica non richiede la spedizione di una seconda raccomandata informativa. In caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale. La Corte ha inoltre respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla controricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 175/2018, n. 104/2019) secondo cui le modalità semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito della effettiva possibilità di conoscenza dell’atto e non violano gli artt. 3, 24 e 111 Cost., essendo comunque assicurata al debitore la facoltà di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. qualora dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile.
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