Medici specializzandi, adeguata retribuzione già con il d.lgs. n. 257 del 1991 (Cass. civ. Sez. III n. 2248 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa rispetto alle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, limitandosi a riunirle in un testo unico senza modificare gli obblighi di recepimento. Il concetto di adeguata rimunerazione dei medici specializzandi, già introdotto nell’allegato alla direttiva n. 82/76/CEE, non è mutato nel passaggio alla direttiva del 1993. Lo Stato italiano ha adempiuto a tale obbligo con l’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, fissando la misura della borsa di studio, poiché la normativa dell’Unione non definisce la soglia dell’adeguatezza, rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. Il differimento al 2007 della disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce esercizio di discrezionalità legislativa e non integra tardivo recepimento, né violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
Il Fatto
Alcuni medici, dopo la laurea e il conseguimento di diverse specializzazioni, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri interessati, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione.
I ricorrenti hanno sostenuto che l’incremento dei compensi previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, di recepimento della direttiva 93/16/CE, avesse trovato attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che tale aggiornamento dovesse essere riconosciuto anche per i periodi di specializzazione anteriori. In via subordinata hanno chiesto l’indicizzazione triennale della borsa di studio e l’adeguamento annuale. Domanda rigettata in primo grado e, sul gravame, dalla Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8 ottobre 2020.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Cassazione ha affrontato un unico atto articolato in due motivi, dichiarandoli entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., essendo le questioni oggetto di giurisprudenza consolidata. Il Collegio ha richiamato la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 e le numerose conformi, tra cui le pronunce della Sezione Lavoro n. 794 del 2014, n. 15362 del 2014 e n. 4449 del 2018.
Il passaggio centrale riguarda la portata della direttiva n. 93/16/CE. Secondo la Corte, come risulta dal primo Considerando, essa non innova ma codifica le tre direttive precedenti, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento. Il termine adeguata rimunerazione compare per la prima volta nell’allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova senza modifiche nell’allegato alla direttiva del 1993: è dunque dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che tale esigenza divenne regola di obbligatorio recepimento.
Lo Stato italiano aveva però già adempiuto con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La normativa dell’Unione non contiene alcuna definizione di rimunerazione adeguata, la cui soglia è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, con il limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Il diverso schema del contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non è inquadrabile nel lavoro subordinato né nella parasubordinazione, restando inapplicabile l’art. 36 Cost.
La Corte ha escluso che il sistema del 1999 costituisse il primo atto di effettivo recepimento delle direttive. Esso rappresenta una successiva scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dai suddetti obblighi. Ne consegue che l’inadempimento dell’Italia era cessato con il d.lgs. n. 257 del 1991, come già affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle sentenze Carbonari e Gozza. Il differimento al 2007 della normativa più favorevole rientrava nella discrezionalità legislativa, senza violazione dell’art. 3 Cost., e non si pone alcuna questione di rinvio pregiudiziale o di costituzionalità.
Quanto al secondo motivo, relativo all’adeguamento triennale e alla rivalutazione, la Corte ha richiamato l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e l’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che hanno consolidato la quota del Fondo sanitario destinata alle borse di studio, escludendo l’applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni accademici dal 1998 al 2005. Il blocco dell’incremento si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti erogati dallo Stato, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 29345 del 2008 e, da ultimo, dalla sentenza n. 20006 del 2024. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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