Medici specializzandi, adeguatezza della borsa e decorrenza del d.lgs. n. 368/1999 (Cass. civ. Sez. III n. 2247 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di garantire ai medici ammessi alle scuole di specializzazione una rimunerazione adeguata, imposto dall’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE, è stato adempiuto dallo Stato italiano con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa, limitandosi a riunire in un testo unico le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e lasciando impregiudicati gli obblighi di recepimento. Il d.lgs. n. 368 del 1999 non costituisce il primo atto di effettivo adeguamento dell’ordinamento interno, ma espressione di una successiva scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dagli obblighi comunitari. Il differimento della sua operatività all’anno accademico 2006-2007 non integra tardivo recepimento né viola l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.

Il Fatto

Un gruppo di medici ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione. I ricorrenti avevano percepito gli emolumenti previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e sostenevano che l’incremento introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 avesse trovato attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007: chiedevano perciò che tale aggiornamento fosse loro riconosciuto, con rivalutazione delle somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente.

In via subordinata domandavano l’indicizzazione annuale della borsa di studio e la rideterminazione triennale. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese per metà. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., dichiarò inammissibile il gravame per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta tre questioni: se la direttiva n. 93/16/CE abbia portata innovativa rispetto alle direttive precedenti; se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato; se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantirla. La risposta muove dalla constatazione che il termine “adeguata rimunerazione” compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova immutato nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE.

La direttiva del 1993, per espressa formulazione, persegue solo l’obiettivo di codificare le tre direttive precedenti “riunendole in un testo unico”, lasciando impregiudicati i termini di recepimento di cui all’allegato III, parte B. Ne deriva che l’esigenza di adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento dalla scadenza del termine della direttiva del 1982, ma lo Stato vi aveva già provveduto con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Il punto decisivo è che la normativa dell’Unione non contiene alcuna definizione di rimunerazione adeguata: la soglia è fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, con il limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Il legislatore, differendo l’applicazione degli artt. da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 e confermando la disciplina del 1991, ha esercitato legittimamente la propria potestà, non essendo vincolato a un particolare schema giuridico né a una remunerazione di ammontare preindicato.

Il contratto di formazione specialistica non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato né a parasubordinazione, difettando una relazione sinallagmatica di scambio: restano perciò inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza retributiva. L’inadempimento comunitario è cessato con il d.lgs. n. 257 del 1991, come affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze Carbonari e Gozza; il differimento del meccanismo più favorevole rientra nella discrezionalità legislativa e non viola la ragionevolezza, non ponendosi questioni di rinvio pregiudiziale o di costituzionalità.

Quanto al secondo motivo, anche il blocco dell’adeguamento triennale è conforme a giurisprudenza consolidata: l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale ed escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; il blocco non è irragionevole, inserendosi in una manovra di politica economica. Il terzo motivo, relativo alle spese, è infondato: la liquidazione del Tribunale, parametrata a un valore di causa superiore allo scaglione corretto, risulterebbe comunque non superiore a quella dovuta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *