Improcedibile il ricorso per cassazione per mancata produzione della copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 10098 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica. La verifica della produzione è d’ufficio. La mancata produzione non è recuperabile mediante deposito tardivo ai sensi dell’art. 372 c.p.c., né è sanabile quando il ricorso sia comunque proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, atteso che in tal caso non ricorre alcuna delle ipotesi esclutive della improcedibilità. L’omessa produzione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in esito a un complesso contenzioso già definito con rinvio, aveva rigettato il suo appello avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda nei confronti del controricorrente, dichiarando cessata la materia del contendere nei confronti di altro soggetto.
Nel ricorso, la ricorrente dichiarava che la sentenza di appello le era stata notificata in data 27/5/2024, ma non produceva la copia notificata del provvedimento impugnato. Il controricorrente resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, senza tuttavia produrre la copia notificata della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la ricorrente, pur avendo dichiarato la notifica della sentenza impugnata, non ha depositato la copia notificata della stessa, come prescritto dall’art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c., né tale documento risulta prodotto dal controricorrente, cui pure la giurisprudenza riconosce la facoltà di supplire alla omissione.
Richiamati i principi consolidati di cui alle Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e alla successiva giurisprudenza conforme, la Corte afferma che la produzione della relazione di notificazione va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c. La verifica di tale adempimento è d’ufficio.
La dichiarazione di avvenuta notificazione, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, non può essere neutralizzata dalla successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., essendo il termine previsto a pena di improcedibilità e non di semplice inammissibilità. Tale conclusione è ribadita anche alla luce del più recente orientamento che esclude la possibilità di estendere la nozione di documento di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c. alla copia notificata della sentenza.
Nel caso di specie, il ricorso risulta notificato il 22/7/2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (29/4/2024). Non ricorre, pertanto, l’ipotesi in cui l’improcedibilità possa essere esclusa in ragione della proposizione del ricorso nel termine lungo dalla pubblicazione. La Corte dichiara, quindi, il ricorso improcedibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e attestando la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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