Medici specializzandi, nessun adeguamento retroattivo del compenso (Cass. civ. Sez. III n. 11630 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La direttiva 93/16/CE non ha portata innovativa rispetto alle precedenti direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, limitandosi a riunirne il contenuto in un testo unico. Il concetto di adeguata rimunerazione dei medici specializzandi è già presente nell’allegato alla direttiva 82/76/CEE e non ha subito modifiche. L’obbligo di recepimento è pertanto cessato con l’adozione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che ha fissato la soglia di adeguatezza nell’esercizio della discrezionalità statale. Il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999 all’anno accademico 2006-2007 costituisce scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dal diritto dell’Unione e non irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.

Il Fatto

Otto medici, laureati e specializzati in anni accademici compresi tra il 1991-1992 e il 2005-2006, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri della salute, dell’istruzione e dell’economia, chiedendo il riconoscimento di un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione.

I ricorrenti hanno sostenuto che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999, attuato effettivamente dall’anno accademico 2006-2007 per effetto dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, sarebbe stata data piena attuazione alla direttiva 93/16/CE, con conseguente diritto all’incremento e alla rivalutazione triennale. Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 aprile 2022, ha confermato il rigetto applicando il criterio della ragione più liquida. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due motivi, entrambi incentrati sulla presunta tardività dell’attuazione delle direttive europee in materia di medici specializzandi. Il Collegio richiama la sentenza n. 17051 del 2018 e le numerose conformi, nonché l’orientamento della Sezione Lavoro, per confermare che la questione è ormai coperta da giurisprudenza consolidata.

Il passaggio decisivo riguarda la natura della direttiva 93/16/CE, che, secondo il primo Considerando, si propone solo di codificare «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza» le direttive precedenti, lasciando impregiudicati i termini di recepimento. L’espressione «adeguata rimunerazione» compare già nell’allegato alla direttiva 82/76/CEE e non viene modificata. Ne deriva che l’obbligo di fissare una remunerazione adeguata è stato assolto con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che determinò la borsa di studio e il suo meccanismo di incremento.

Il Collegio ricostruisce poi il quadro normativo interno: il d.lgs. n. 368 del 1999 ha riorganizzato le scuole di specializzazione introducendo il contratto di formazione specialistica, ma il nuovo meccanismo retributivo è divenuto operativo solo dall’anno accademico 2006-2007. Sul punto la Corte ribadisce, in linea con la sentenza n. 4449 del 2018, che tale contratto non integra un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che l’importo delle borse di studio degli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad adeguamento triennale, poiché l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale ed escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il blocco non è irragionevole, iscrivendosi in una manovra di contenimento della spesa, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29345 del 2008.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *