Messa alla prova: condotte riparatorie non surrogabili dal lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. III n. 34589 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno, costituisce elemento autonomo e indefettibile ai fini dell’ammissione alla prova e del suo buon esito. Tale prescrizione non è surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il dato letterale dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen. impone le condotte riparatorie come contenuto necessario della prova, mentre il successivo terzo comma subordina la concessione al lavoro di pubblica utilità: si tratta di adempimenti distinti e concorrenti. Le disposizioni processuali di cui all’art. 464-bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen. e all’art. 464-quinquies, comma 1, cod. proc. pen. confermano tale lettura. L’omessa previsione e valutazione delle condotte riparatorie determina l’annullamento dell’ordinanza ammissiva e della sentenza che dichiara l’esito positivo della prova.
Il Fatto
La Procura Generale presso la Corte d’appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 464-septies cod. proc. pen., con cui il giudice per l’udienza preliminare ha dichiarato l’esito positivo della messa alla prova disposta in favore dell’imputato. L’ordinanza ammissiva, risalente al 6 febbraio 2025, non era stata comunicata all’ufficio ricorrente, che la impugna unitamente alla sentenza.
Il ricorso deduce vizio di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 168-bis, secondo comma, cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. Il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che l’imputato non aveva assunto alcun impegno al versamento delle imposte evase, né aveva motivato sull’insussistenza di risorse economiche. La difesa ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione III accoglie il ricorso e richiama il proprio orientamento, secondo cui la prescrizione relativa alle condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del suo buon esito, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Pg, Rv. 284247 – 01).
Il percorso argomentativo muove dal dato letterale. L’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen. stabilisce che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno. Il terzo comma del medesimo articolo subordina inoltre la concessione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, di cui indica contenuto e modalità.
Dal tenore della disposizione la Corte ricava che le condotte riparatorie e risarcitorie costituiscono per il legislatore elementi necessari e indefettibili della prova, non surrogabili da altri adempimenti. Il lavoro di pubblica utilità si pone come requisito ulteriore e concorrente, non alternativo.
Conclusioni conformi si traggono dalle disposizioni processuali: l’art. 464-bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., sul contenuto del programma di trattamento, e l’art. 464-quinquies, comma 1, cod. proc. pen., sul termine fissato dal giudice per l’esecuzione delle condotte riparatorie o risarcitorie.
Nel caso concreto tali condotte non risultano oggetto né del programma né di alcuna valutazione da parte del giudice. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza ammissiva e della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuova valutazione sul punto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.