Inammissibile l’appello per difetto di specificità: notifica e regime della sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 34582 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui la corte di appello dichiara inammissibile l’atto di appello per difetto di specificità dei motivi non è un’ordinanza, ma una sentenza, ed è quindi soggetta al regime proprio delle sentenze quanto alla conoscenza legale del provvedimento da parte dei soggetti processuali e alla decorrenza dei termini per l’impugnazione. La violazione dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. è pertanto esclusa quando il provvedimento impugnato abbia natura di sentenza, adottata all’esito di udienza camerale. È inammissibile, per genericità, il ricorso che si limiti a riproporre le doglianze originarie senza confrontarsi con le argomentazioni della corte territoriale in ordine al difetto di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi.
Il Fatto
La corte di appello ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca, l’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato in relazione a due reati, relativi a due distinte istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.: l’ordinanza di inammissibilità avrebbe dovuto essergli notificata. Nel merito, ha contestato l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ricordando che il difensore aveva posto l’accento sull’errato computo di redditi non tassabili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo argomento difensivo muove da un presupposto di fatto non corrispondente alla concreta scansione processuale. Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, non è un’ordinanza ma una sentenza, soggetta al regime proprio delle sentenze quanto alla conoscenza legale che le parti ne hanno e alla decorrenza dei termini per l’impugnazione.
La corte territoriale, ricevuto l’atto di gravame, ha fissato l’udienza camerale e, all’esito, ha pronunciato sentenza dichiarando l’appello inammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi. La censura fondata sulla mancata notifica personale all’imputato è quindi manifestamente infondata.
Del pari manifestamente infondata, e del tutto generica, è la doglianza relativa all’insussistenza dei presupposti dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte ricostruisce la motivazione della corte territoriale, che ha rilevato il difetto di specificità dell’appello sotto tre profili.
In primo luogo, la determinazione del reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto anche dei redditi esenti dall’imposta per le persone fisiche, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva. In secondo luogo, l’imputato aveva omesso di indicare i componenti del nucleo familiare, come evidenziato dal giudice di primo grado con argomentazione non contestata in appello. In terzo luogo, a fronte delle precise argomentazioni del tribunale, l’imputato aveva proposto una censura laconica e indimostrata, incentrata sulla buona fede e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare che la buona fede avrebbe semmai dovuto condurre a una pronuncia assolutoria.
Il ricorso non si confronta con tali argomenti e si risolve nella mera riproposizione delle originarie doglianze. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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