Nessuna abnormità nell’ordinanza che rigetta l’eccezione sulla messa alla prova (Cass. pen. Sez. VI n. 12310 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, e non è pertanto impugnabile con ricorso immediato per cassazione in deroga all’art. 586 cod. proc. pen., l’ordinanza dibattimentale che rigetti l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Difetta l’abnormità strutturale, perché il giudice esercita un potere che l’ordinamento gli attribuisce; difetta l’abnormità funzionale, perché dal rigetto non deriva alcuna stasi del procedimento, che prosegue con la rinnovazione del dibattimento conseguente al mutamento del giudice. La prospettazione di una possibile regressione futura, legata all’eventuale accoglimento della doglianza in altre fasi o gradi, non integra il requisito dell’abnormità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, fondata sulla mancanza dell’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova. Il decreto era stato emesso nel febbraio 2021, in relazione a un’imputazione di furto in abitazione.
Con unico motivo il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento sotto duplice profilo: il Tribunale avrebbe applicato la previsione dell’art. 552 cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e quindi successiva al decreto, trascurando che la Corte cost. n. 19 del 2020 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 456 cod. proc. pen. per l’omologo avviso nel giudizio immediato; la decisione violerebbe inoltre il diritto di difesa e il giusto processo. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio, la parte civile per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalle coordinate restrittive dettate dalle Sezioni Unite in materia di abnormità e ne esclude ogni ricorrenza. Sul piano strutturale, il giudice ha esercitato un potere che l’ordinamento espressamente gli attribuisce. Sul piano funzionale, dal rigetto dell’eccezione non discende alcuna stasi del processo, che può proseguire con la rinnovazione del dibattimento conseguente al mutamento del giudice.
La Corte non condivide la tesi del Procuratore Generale, che aveva ipotizzato l’abnormità in chiave meramente prospettica ed eventuale, collegata a possibili regressioni del procedimento in altre fasi o gradi. Una simile ipotesi è estranea al perimetro dell’istituto e comunque non riconducibile a una situazione di stasi del procedimento.
Nel merito, il ricorrente non aveva tempestivamente formulato alcuna eccezione né una richiesta di messa alla prova o di restituzione nel termine. L’eccezione è stata sollevata solo quando si è resa necessaria la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, senza che l’imputato avesse mai manifestato interesse per il rito alternativo: un mero tentativo di recupero di un diritto non esercitato nel termine di legge.
La Corte chiarisce inoltre l’erroneo presupposto del ricorso. Gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 456, comma 2, cod. proc. pen. non si estendono al rito a citazione diretta: la ragione di quella declaratoria risiede nella diversa struttura del giudizio immediato e, soprattutto, nel termine per la richiesta dei riti alternativi, che decorre dalla notifica del decreto. Quando il termine è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, la mancanza o l’insufficienza dell’avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà, con violazione del diritto di difesa. Nel giudizio a citazione diretta, invece, il termine coincideva con l’apertura del dibattimento.
Infine, l’eccezione non era comunque proponibile. Il mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del collegio impone la sequenza procedimentale prevista dall’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., funzionale a garantire l’immutabilità del giudice ex art. 525 cod. proc. pen., con ripetizione della sequenza che inizia dalla dichiarazione di apertura del dibattimento. Non si determina alcuna regressione alla fase degli atti preliminari, cosicché resta ferma l’improponibilità delle questioni preliminari non sollevate in precedenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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