Messa alla prova: la richiesta subordinata a riqualificazione non si consuma (Cass. pen. Sez. IV n. 29849 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla riqualificazione del fatto non si consuma per effetto della successiva opzione per il giudizio abbreviato, compiuta dopo il rigetto della riqualificazione stessa. In tale ipotesi la scelta del rito alternativo opera con riserva di gravame, perché una diversa lettura farebbe dipendere l’esercizio del diritto di difesa da una qualificazione giuridica poi riconosciuta non corrispondente al fatto accertato. La memoria difensiva depositata in appello, con cui si rappresenta la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 e l’attivazione della procedura presso l’UEPE, ha natura illustrativa e integrativa di un’iniziativa già manifestata: non integra una richiesta nuova e non può essere dichiarata tardiva ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’11 novembre 2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 10 settembre 2024 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificata l’originaria imputazione, con le attenuanti generiche e una pena superiore al minimo edittale.

Nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza dedicata ai riti alternativi, la difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto indicandola espressamente come prodromica all’accesso alla messa alla prova, rappresentando di avere già attivato l’UEPE e di attendere la decisione della Corte costituzionale. Rigettata la richiesta, la difesa aveva optato per il rito abbreviato. In appello la domanda viene reiterata; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025, una memoria difensiva illustra la rimozione dell’ostacolo normativo. La Corte territoriale la dichiara tardiva, perché proposta per la prima volta oltre i termini. Propone ricorso l’imputato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato e assorbente. La questione decisiva riguarda la tempestività della richiesta di messa alla prova. La Corte territoriale l’ha esclusa sul presupposto che essa fosse stata formulata per la prima volta con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di appello, oltre il termine dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Tale conclusione non si confronta con l’effettiva sequenza processuale, ricostruita dalla stessa sentenza impugnata.

Risulta, infatti, che all’udienza fissata davanti al Tribunale per le determinazioni sui riti alternativi la difesa aveva chiesto in via preliminare la riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, indicandola come prodromica all’accesso all’istituto, e aveva rappresentato di avere già avanzato all’UEPE la richiesta di elaborazione del programma. Rigettata la richiesta, e venuta meno in quella fase la possibilità di accesso, la difesa aveva optato per il giudizio abbreviato; solo all’esito di tale giudizio il Tribunale aveva qualificato il fatto nella forma richiesta.

La successiva scelta del rito abbreviato non poteva essere interpretata come rinuncia alla domanda principale. Essa era intervenuta dopo il rigetto della riqualificazione e in una situazione in cui, per il titolo allora contestato e per il limite edittale dell’art. 168-bis cod. pen., la messa alla prova non era concretamente accessibile. Viene in rilievo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019, richiamato dallo stesso ricorrente: la richiesta di giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale di ammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione, si intende proposta con riserva di gravame e non consuma la relativa facoltà.

Neppure nel grado successivo la difesa aveva abbandonato la questione: con l’atto di appello aveva chiesto la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale e, in caso di accoglimento, l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova, tanto nei motivi quanto nelle conclusioni. La memoria successiva si era limitata a rappresentare la pubblicazione della sentenza n. 90 del 2025, la rimozione dell’ostacolo normativo e lo stato di elaborazione del programma, insistendo per il differimento della trattazione.

L’affermazione della Corte territoriale è dunque smentita dalla stessa ricostruzione del processo. La memoria non introduceva una richiesta nuova. Il richiamo al termine dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. non coglie nel segno: non si trattava di proporre per la prima volta in appello un’istanza preclusa, ma di verificare gli effetti di una richiesta tempestivamente prospettata e non esaminata. Isolando la memoria dal precedente sviluppo processuale, la decisione ha individuato erroneamente il momento di proposizione della domanda e ha omesso di valutarla nel merito, con violazione della norma processuale e indebita compressione del diritto di difesa. Resta riservata al giudice di merito la verifica dei presupposti di ammissione e la valutazione del programma di trattamento. La sentenza è annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *