Deposito del ricorso per cassazione presso il giudice a quo (Cass. pen. Sez. 5 n. 13931 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione depositato a mezzo posta elettronica certificata direttamente presso la Corte di Cassazione, ad indirizzo diverso da quello istituzionale di cui al decreto del Direttore generale della DGSIA del 9 novembre 2020. L’art. 582 cod. proc. pen. impone, per ogni forma di presentazione dell’impugnazione, il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguente sanzione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Non sussiste alcun obbligo della cancelleria del giudice ad quem di trasmettere gli atti al giudice a quo. L’istanza di restituzione in termini ex art. 175-bis cod. proc. pen. è intempestiva se presentata oltre il termine di dieci giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore e priva della certificazione del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ovvero dell’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
Il Fatto
La difesa dei ricorrenti proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’atto veniva depositato a mezzo posta elettronica certificata inviata direttamente alla Corte di Cassazione, all’indirizzo prot.cassazione@giustiziacert.it. Il 21 gennaio 2026 la difesa avanzava altresì istanza di restituizione in termini per il deposito telematico del ricorso, deducendo la causa di forza maggiore costituita dalla rimozione del procedimento dai fascicoli autorizzati al deposito sul portale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rammentando che l’art. 582 cod. proc. pen. prescrive la presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, tanto per il deposito telematico ex art. 111-bis cod. proc. pen. quanto per quello cartaceo. La violazione di tale disposizione è sanzionata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con l’inammissibilità del gravame.
Il deposito direttamente presso la Corte di Cassazione, e per di più ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale della DGSIA del 9 novembre 2020, integra una violazione della norma. In proposito la Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 6565 del 2025, che ha già affermato il principio secondo cui tale modalità di presentazione determina l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha poi escluso che possa configurarsi un obbligo della cancelleria del giudice ad quem di trasmettere gli atti tempestivamente al giudice a quo, richiamando il proprio costante orientamento in materia, espresso tra le altre da Sez. 3 n. 14774 del 2020 e Sez. 2 n. 3261 del 2019.
Quanto all’istanza di restituzione in termini, la Corte l’ha ritenuta intempestiva: essendo nota la data del provvedimento impugnato, il termine di dieci giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore non poteva che decorrere dalla scadenza del termine per impugnare, ossia dal 19 dicembre 2025, mentre l’istanza era stata presentata il 21 gennaio 2026. L’istanza risultava inoltre priva della necessaria documentazione richiesta dall’art. 175-bis cod. proc. pen., ossia la certificazione del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ovvero l’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 111-bis c.p.p. – Deposito telematico
- Art. 175-bis c.p.p. – Malfunzionamento dei sistemi informatici
- Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione