Durata del DASPO nel patteggiamento allargato e divieto nell’editto minor (Cass. pen. Sez. 3 n. 5777 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate, prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 401/1989, ha natura obbligatoria ma, quando la legge ne prevede una durata compresa tra un limite minimo e uno massimo, la sua concreta determinazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice e deve essere effettuata in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non già rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Ne consegue che, nel c.d. patteggiamento allargato (cd. editio maior), l’applicazione di tale pena accessoria, ancorché estranea all’accordo, è consentita ma necessita di adeguata motivazione in ordine alla congruità della durata, mentre nel patteggiamento cd. editio minor, ove la pena detentiva non superi i due anni, opera il divieto di applicare pene accessorie ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente illegittimità dell’irrogazione della pena accessoria, da eliminare direttamente dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto applicava a più imputati la pena concordata per i reati associativi e contro il patrimonio, disponendo anche la pena accessoria del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate, per una durata pari a quella della pena principale. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto, in quanto la pena accessoria non era rientrata nell’accordo ed era stata applicata senza motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto, in tema di patteggiamento, la censura concernente le pene accessorie che non hanno formato oggetto dell’accordo non è soggetta alla preclusione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Nel merito, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, secondo cui la legge n. 134/2003 ha introdotto, per il patteggiamento cd. editio maior (pena superiore a due anni), l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, mentre per il cd. editio minor è mantenuto il divieto di irrogarle. Ha inoltre precisato che, ai sensi delle Sezioni Unite n. 28910 del 2019, la durata delle pene accessorie, quando la legge ne fissa solo i limiti minimo e massimo, va determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen..

Per i due imputati la cui pena concordata era superiore a due anni, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva parametrato la durata del divieto a quella della pena principale, senza operare alcun riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., né fornire una motivazione in fatto sulla congruità della durata. Ha pertanto annullato la sentenza con rinvio limitatamente a tale punto.

Per il terzo imputato, la cui pena concordata era inferiore a due anni, la Corte ha invece affermato che l’applicazione della pena accessoria obbligatoria è avvenuta in violazione del divieto di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., configurandosi un’ipotesi di pena illegale. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza, eliminando direttamente la pena accessoria, in applicazione del principio di cui alle Sezioni Unite n. 3464 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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