Autonomia dell’autorizzazione paesaggistica dal titolo edilizio annullato (TAR Sardegna n. 1064 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica costituisce, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. Ne deriva che l’annullamento in autotutela del titolo edilizio non travolge il titolo paesaggistico, che conserva inalterata la propria efficacia quinquennale. Il rapporto di presupposizione opera a vantaggio del nulla osta paesaggistico e non può essere rovesciato in senso contrario. La diversità di organi competenti, di regime temporale e di interessi tutelati conferma la piena autonomia giuridica delle due tipologie autorizzative. Ne consegue l’illegittimità del diniego di una SCIA in sanatoria fondato sull’assunto che il venir meno del titolo edilizio abbia travolto anche l’autorizzazione paesaggistica, così come dell’ordine di demolizione che su quel presupposto si regge.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Olbia, all’esito di un procedimento in DUA ex legge regionale n. 24/2016, il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica per un intervento sulla terrazza di un’unità immobiliare. Il titolo edilizio veniva successivamente annullato in autotutela per ragioni di natura civilistica, legate alla ritenuta natura condominiale del lastrico solare. La ricorrente presentava allora una SCIA in sanatoria, che il Comune inibiva con ordinanza del 3 luglio 2024, sul rilievo che il parere paesaggistico era stato a sua volta annullato e che l’intervento richiedeva una nuova autorizzazione da acquisire in conferenza di servizi.
Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, articolando censure di violazione degli artt. 3, 19 e 21 della legge n. 241/1990 e dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità dei presupposti. Seguiva un ordine di demolizione e ripristino dei luoghi, impugnato con motivi aggiunti per invalidità derivata e per erroneità dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende preliminarmente atto del chiarimento reso dall’Amministrazione in memoria: il diniego di sanatoria non contiene alcuna valutazione sulla legittimazione ex art. 1102 c.c., questione rimasta estranea alla motivazione dell’atto. Su questa precisazione il ricorso principale risulta fondato.
Il nucleo argomentativo è affidato al richiamo, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., di un precedente della stessa sezione in fattispecie analoga (T.A.R. Sardegna, sentenza n. 527/2021). Il titolo paesaggistico è atto autonomo e presupposto del titolo edilizio, sottratto all’influenza delle vicende patologiche di quest’ultimo. Il Collegio valorizza la diversità degli organi competenti, il differente regime temporale rispetto all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, l’efficacia ultrattiva di un anno e la diversa disciplina dell’estinzione degli illeciti. La funzione del permesso di costruire è assicurare la conformità alla pianificazione; quella del nulla osta paesaggistico è garantire, con valutazione tipicamente discrezionale, la compatibilità dell’intervento con il pregio del territorio vincolato.
Il Collegio ritiene inverosimile la tesi comunale secondo cui la decadenza del permesso di costruire travolgerebbe il titolo paesaggistico: ciò equivarrebbe a rovesciare contra legem il rapporto di presupposizione a svantaggio del titolo paesaggistico. L’autonomia delle due fattispecie trova conferma in un orientamento consolidato, penale e costituzionale (Cassazione penale, Sez. III, n. 46997 del 2018; Corte costituzionale n. 439 del 2007).
Applicando tali principi, l’autorizzazione paesaggistica ottenuta dalla ricorrente nel procedimento sfociato nel titolo n. 865/2019 ha conservato, pur dopo l’annullamento in autotutela, la sua efficacia quinquennale. Rileva la pacifica corrispondenza tra l’intervento originariamente assentito e quello oggetto della SCIA del 27 giugno 2024, elaborata dunque sulla scorta di un titolo paesaggistico valido ed efficace. L’accoglimento del ricorso principale travolge anche i motivi aggiunti: la SCIA in sanatoria è destinata a produrre nuovamente i propri effetti e non può affermarsi l’abusività delle opere. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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