Delegazione di pagamento non cessione del quinto su usura e trasparenza (ABF Collegio di Bologna n. 4641 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestito contro delegazione di pagamento di quote dello stipendio si distingue dalla cessione del quinto per il meccanismo della delega irrevocabile conferita dal dipendente al datore di lavoro ai sensi dell’art. 1269 cod. civ. e per l’accettazione della stessa da parte del delegato. Ai fini del tasso soglia esso rientra nella categoria degli altri finanziamenti e non in quella dei prestiti contro cessione del quinto. Il parametro da raffrontare con la soglia di usura è il TEG, non il TAEG: nel primo rientrano tutte le spese collegate all’erogazione del credito, nel secondo anche i costi dei servizi accessori. L’accertamento della c.d. usura in concreto richiede la prova rigorosa dello stato di difficoltà della vittima e della consapevolezza e volontà dell’approfittamento. Il sindacato sul merito creditizio non si estende alle specifiche modalità del controllo, salvo errori materiali evidenti o violazione degli obblighi di protezione.
Il Fatto
Il ricorrente stipula nel marzo 2025 con un intermediario un finanziamento rimborsabile in sessanta rate, contestando in sede di reclamo l’applicazione di un tasso usurario, la mancanza di trasparenza e la violazione degli obblighi di verifica della sostenibilità del prestito. Lamenta che nell’area privata online il contratto risultasse non visualizzabile e che i costi accessori e il premio assicurativo non fossero chiari. Deduce inoltre di versare in una situazione di grave vulnerabilità economica e personale, con altri finanziamenti in corso.
L’intermediario resiste sostenendo che tutti i costi sono indicati nel modulo SECCI, che le polizze sono a proprio esclusivo carico, che la dicitura contestata atteneva allo stato contabile della posizione e che il parametro corretto è il TEG riferito agli altri finanziamenti. Il ricorrente replica prospettando costi occulti, usura soggettiva e la riqualificazione del contratto come cessione del quinto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del contratto. Il cliente era già titolare di una cessione del quinto e il modulo prevede espressamente un meccanismo di delegazione di pagamento, confermato dall’accettazione della delega da parte del datore di lavoro. Il prestito contro delegazione di quote dello stipendio si caratterizza per il mandato irrevocabile di pagare direttamente al mutuante una quota dello stipendio, ai sensi dell’art. 1269 cod. civ., ed è disciplinato dal d.P.R. n. 180/1950 e dalle circolari del Ministero del Tesoro del 1995 e del 1996. Il trattenimento della rata in busta paga non ne muta la natura.
Le istruzioni della Banca d’Italia vigenti dal terzo trimestre 2009 escludono però le delegazioni di pagamento dalla categoria dei prestiti contro cessione del quinto e le collocano tra gli altri finanziamenti. Ne deriva che il ricorrente erroneamente raffronta il contratto con il tasso soglia della cessione del quinto. Il Collegio ricorda poi che il parametro di riferimento è il TEG e non il TAEG, richiamando l’art. 121, comma 2, TUB e l’art. 644, comma 4, cod. pen., oltre alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 249/2018.
Anche prescindendo da tali rilievi e raffrontando il TAEG contrattuale del 22,65% con la soglia del 22,75% per gli altri finanziamenti del trimestre di stipula, il Collegio esclude l’usura oggettiva. Quanto all’usura soggettiva, la domanda è preclusa perché introdotta solo in replica, in violazione del principio per cui il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione del reclamo. Nel merito, richiamando la decisione del Collegio di Palermo n. 16196/2025, il Collegio osserva che manca la prova dello stato di difficoltà e della consapevolezza dell’approfittamento.
Sul fronte della trasparenza, il ricorrente non chiarisce quale concretо vulnus si sarebbe verificato, avendo egli stesso prodotto contratto e SECCI. Il disguido informatico è stato qualificato come tecnico e non incidente sulla conoscenza delle condizioni. Nessuna violazione si ravvisa sui costi accessori, non specificati, e sul premio assicurativo, posto a carico dell’intermediario.
Quanto al merito creditizio, l’art. 124-bis TUB impone la valutazione sulla base di informazioni adeguate, anche mediante banche dati. Il Collegio ritiene che l’intermediario abbia valutato la posizione sulle dichiarazioni del cliente e sulle risultanze SIC, senza violare gli obblighi di protezione ex art. 1337 cod. civ.; la certificazione medica risale comunque a epoca posteriore alla stipula. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1269 c.c. – Delegazione di pagamento
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 124-bis TUB – Verifica del merito creditizio