Frode telefonica: bonifici non rimborsabili, carta rimborsabile senza prova SCA (ABF Collegio di Milano n. 6936 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte direttamente dal cliente, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate a tutti gli effetti, anche quando il cliente agisce sotto dettatura del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione. In tali ipotesi non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal d.lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che il Collegio non deve verificare l’esecuzione, l’autenticazione e il sistema di autenticazione forte (SCA). Resta possibile valutare la colpa grave del cliente e la responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune. Per i pagamenti con carta, invece, l’intermediario deve provare l’autenticazione e il corretto funzionamento dello strumento; il difetto, anche parziale, di tale prova è risolutivo e impone l’accoglimento del ricorso, senza che rilevi la valutazione della colpa del cliente.

Il Fatto

La parte ricorrente riferisce di essere stata contattata telefonicamente, il 30 gennaio 2026, da soggetti qualificatisi come operatori dell’intermediario, i quali, con raggiri e pressioni psicologiche, l’hanno indotta a disporre quattro operazioni per complessivi € 6.950,00: due bonifici istantanei di € 2.800,00 e € 1.300,00 e due pagamenti con carta di debito di € 2.100,00 e € 750,00.

La ricorrente nega di aver comunicato le credenziali, presenta denuncia il 7 febbraio 2026 e reclama il rimborso. L’intermediario riconosce la dinamica della frode, ma eccepisce che le operazioni sono state eseguite autonomamente dal cliente tramite l’APP; per i due pagamenti con carta ha avviato la procedura di chargeback, con esito non ancora noto, mentre per i bonifici esclude ogni base di rimborso. La ricorrente rinuncia alle repliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio separa nettamente le due tipologie di operazioni. Quanto ai due bonifici istantanei, eseguiti personalmente dalla ricorrente il 30 gennaio 2026, alle ore 19:15 e 19:16, osserva che essi sono stati disposti per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e dei fattori di autenticazione, sebbene a causa del raggiro di un terzo. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, l’operazione così eseguita è autorizzata; vi rientrano anche le cosiddette operazioni “sotto dettatura”, compiute seguendo le indicazioni del frodatore. Ne deriva l’inapplicabilità del regime sulle operazioni non autorizzate e l’inutilità di ogni verifica sulla SCA.

Esclusa la disciplina di favore dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, il Collegio verifica comunque la colpa grave della cliente e un’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune, richiamando tre indici: la mancata disponibilità del numero verde del PSP, la mancata identificazione della frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di segnali di allarme quando il cliente creda di effettuare accrediti.

Nel caso concreto la ricorrente ha ricevuto una chiamata da un numero non riconducibile all’intermediario, ha creduto alla necessità di bloccare un’operazione sospetta e ha disposto personalmente i due bonifici. Tale condotta integra colpa grave. Dalle evidenze non emergono gli indici di frode a carico dell’intermediario, che si è attivato subito per il recall dei bonifici, con esito negativo. La domanda di rimborso dei € 4.100,00 è quindi non meritevole di accoglimento.

Per i due pagamenti con carta il Collegio applica il d.lgs. n. 11/2010 e il Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5 luglio 2011. L’onere probatorio è ripartito in due passaggi: l’intermediario deve provare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; solo dopo assume rilievo la prova della colpa grave del cliente. La SCA richiede almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso.

L’intermediario non ha prodotto alcuna evidenza documentale sulle modalità di autenticazione, essendosi limitato ad avviare il chargeback con Reason Code 13.5 “Consumer Misrepresentation”, dall’esito ignoto. In mancanza di prova della SCA il ricorso va accolto: il difetto, anche parziale, della prova di autenticazione è dirimente e costituisce un prius logico rispetto alla prova della colpa grave (Collegio di Milano, decisione n. 8779/2025). Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dispone il rimborso di € 2.850,00, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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