Onere probatorio e poteri del commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 1667 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.; incombe invece sull’Amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ovvero l’avvenuta esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il commissario ad acta, attribuendogli un potere di delega che non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e dei rapporti gerarchici interni all’amministrazione. Il commissario può attingere a qualsiasi capitolo di spesa disponibile e, se necessario, a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Le funzioni commissariali affidate a un dirigente pubblico si intendono connesse ai compiti istituzionali, con compenso compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 267/2025 aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di Euro 3.000,00 oltre accessori.

La sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, pur evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio richiama l’art. 2697 c.c. e afferma che, avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, spettava all’Amministrazione provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto. La mancata costituzione del Ministero ha quindi lasciato tale onere del tutto inadempiuto.

La sentenza si sofferma poi sui poteri del commissario ad acta. Il giudice può nominarlo sin d’ora, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, e attribuirgli la facoltà di delegare l’incarico. Tale delega può essere disposta a favore di qualsiasi dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento o Direzione generale, poiché l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e dei rapporti gerarchici interni.

Sul piano operativo, il Collegio precisa che il commissario può impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale destinati allo scopo, o qualsiasi altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, nonché fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Quanto al compenso, essendo le funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso si intende compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’Amministrazione di ottemperare nel termine di sessanta giorni, nomina del commissario ad acta e condanna alle spese liquidate in Euro 1.000,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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