Cessazione della materia del contendere per pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 2698 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è procedibile quando, a seguito della notifica della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione resistente, ancorché l’adempimento sia sopravvenuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Pavia, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo complessivo di 2.000,00 euro. Avendo l’amministrazione tardato a dare esecuzione al giudicato, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento e chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che, successivamente alla notifica della sentenza da ottemperare, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Tale termine, che consente all’amministrazione di adempiere spontaneamente prima dell’avvio del giudizio di ottemperanza, risultava interamente decorso, rendendo ammissibile l’azione esperita.
Nel merito, il Collegio ha dato atto che il Ministero, costituitosi in prossimità dell’udienza camerale, aveva depositato la documentazione comprovante l’avvenuto accreditamento delle somme indicate nella sentenza in data 15 aprile 2026. La parte ricorrente non aveva replicato, sicché doveva ritenersi raggiunta la prova dell’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento.
Sulla base di tali elementi, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto la sopravvenuta esecuzione del giudicato aveva eliminato ogni residua controversia tra le parti.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico del Ministero resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, valorizzando il carattere seriale della controversia, che non richiedeva l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, e richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 331 del 2026 e Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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