Inammissibile il ricorso se la mancata rinnovazione in appello non è censurata (Cass. pen. Sez. IV n. 29373 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., non richiede una motivazione specifica, essendo sufficiente una motivazione implicita desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza di merito. Il diniego può essere censurato in cassazione solo se la difesa dimostri lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza, idonee a evitarle con la riassunzione della prova. Il ricorrente che lamenti unicamente l’omessa motivazione del rigetto, senza impugnare l’ordinanza dibattimentale che lo ha disposto, propone un motivo manifestamente infondato. Nel computo del termine di prescrizione del delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 va inclusa la proroga per l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. cit..
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Palermo, aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., riducendo la pena dopo l’esclusione dell’aumento per la recidiva contestata. Si contestava all’imputato di avere, in concorso con altri, trasportato e detenuto, al fine di spaccio, 300 chili di hashish, condotta aggravata dall’ingente quantità.
Avverso la pronuncia l’imputato ha proposto ricorso deducendo sei motivi: violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per l’omessa motivazione del rigetto della richiesta di acquisizione della mappatura delle telecamere; vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità; intervenuta prescrizione del reato; difetto di consapevolezza dell’ingente quantità; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; illegittimità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per non avere superato il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva respinto l’istanza con ordinanza dibattimentale dell’udienza del 09.12.2025, affermando la non necessità della mappatura ai fini del decidere, e la difesa non l’aveva impugnata unitamente alla sentenza. Secondo la Corte, l’art. 603 cod. proc. pen. configura uno strumento straordinario di integrazione probatoria, subordinato alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti.
Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte. Una motivazione specifica è richiesta solo quando il giudice disponga la rinnovazione; in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per la valutazione sulla responsabilità.
Il secondo motivo è stato ritenuto generico: il ricorso non si confronta con gli elementi specifici esposti nella sentenza impugnata e non ne considera il compendio probatorio. La Corte territoriale aveva valorizzato l’intercettazione in cui i correi erano intenti a nascondere la sostanza tra cassette di verdura, le immagini delle videocamere collocate sul tratto autostradale e il duplice passaggio del veicolo carico di ortaggi guidato dall’imputato, entrato due volte nell’autorimessa dove fu rinvenuto lo stupefacente poco prima del controllo. Escluso il travisamento della prova, la mancata assunzione della mappatura non assume rilievo dirimente.
Quanto all’aggravante, la censura è in parte reiterativa e in parte non consentita perché non proposta con i motivi di appello, non deducibili in cassazione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha comunque osservato che il ruolo rivestito dall’imputato, addetto al trasporto, gli consentiva di apprezzare l’ingente quantità occultata nel veicolo.
La prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata: nel calcolo del termine va computato anche l’aumento per l’aggravante ex art. 80 d.P.R. cit., ad effetto speciale, applicabile nella massima estensione di due terzi; il termine prorogato ex artt. 157 e 161 cod. pen. è stato determinato in complessivi dodici anni e sei mesi. La quinta censura non è consentita per genericità del motivo di appello, e la sesta è manifestamente infondata per la pena irrogata in misura prossima al minimo edittale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.