Restituzione nel termine e validità del titolo esecutivo competenza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. II n. 30066 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione allorché la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo; diversamente, l’istanza rientra nella competenza del giudice dell’impugnazione. Trattasi di competenza di carattere funzionale, la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice dell’esecuzione che, investito della verifica sull’esecutività della sentenza e, in subordine, di domanda restitutoria, declini la propria competenza e dichiari inammissibile l’incidente, incorre in violazione della regola sulla competenza funzionale.
Il Fatto
Il difensore del condannato ha proposto istanza di restituzione nei termini per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 16.10.2014, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. L’istanza poneva, in via prioritaria, la questione della valida formazione del titolo esecutivo, chiedendo l’accertamento del mancato passaggio in giudicato della sentenza presupposta.
Gli atti erano stati trasmessi al Tribunale di Modena, che ha dichiarato inammissibile l’istanza. Secondo quel giudice, la competenza doveva essere riconosciuta alla Corte di Cassazione e non trovava applicazione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce la regola sulla competenza in materia di restituzione nel termine. Quando la richiesta è logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza spetta al giudice dell’esecuzione; la domanda rientra invece nella competenza del giudice dell’impugnazione quando non involge tale accertamento.
Si tratta di una competenza di carattere funzionale. La sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il principio è confortato da un consolidato orientamento richiamato nella pronuncia: Sez. I n. 4520 del 15.01.2026, Sez. II n. 29114 del 23.05.2019 e Sez. I n. 36357 del 20.05.2016.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione era stato investito, a norma dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., della verifica circa l’esecutività della sentenza a carico del condannato e, in subordine, della domanda restitutoria ex art. 175 cod. proc. pen. Egli ha invece declinato la propria competenza, dichiarando inammissibile l’incidente ritualmente promosso.
Tale declinatoria è erronea. La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 670 c.p.p. – Questioni sul titolo esecutivo