Nullità della notifica al Comune per PEC errata rispetto al REGE e rinnovazione ex art. 44 c.p.a. (TAR Puglia n. 978 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso introduttivo al Comune è nulla se eseguita presso un indirizzo PEC rinvenuto nel registro IPA, quando la medesima amministrazione abbia indicato un diverso domicilio digitale nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGE) gestito dal Ministero della Giustizia. Il giudice amministrativo, rilevata la nullità, dispone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per provvedere e per depositare la prova dell’avvenuto perfezionamento.
Il Fatto
Una parte privata aveva impugnato dinanzi al TAR il silenzio-inerzia serbato dal Comune su un’istanza di accertamento di conformità. Il procedimento amministrativo si era già concluso con un diniego, annullato da una precedente sentenza del TAR, non opposta e passata in giudicato, che aveva imposto all’amministrazione di provvedere. Il nuovo ricorso era volto sia all’accertamento dell’obbligo di provvedere in modo espresso, sia al risarcimento dei danni subiti per effetto della protratta inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato d’ufficio la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, verificando il fascicolo telematico nella sezione “Notifiche”. È emerso che il ricorrente aveva notificato l’atto al Comune presso l’indirizzo PEC “protocollo@cert.comune.ostuni.br.it”, estratto dal registro IPA, mentre l’amministrazione aveva indicato quale domicilio digitale il diverso indirizzo “avvocatura@cert.comune.ostuni.br.it”, iscritto nel REGE, sezione PP.AA., gestito dal Ministero della Giustizia.
Il TAR ha ravvisato in tale modalità una nullità della notificazione, atteso che il registro IPA non è la fonte ufficiale dalla quale desumere l’indirizzo di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione ai fini delle notifiche processuali. Il riferimento corretto è il REGE, che costituisce l’elenco pubblico degli indirizzi elettronici validi per le comunicazioni e le notificazioni in ambito giudiziario.
Conseguentemente, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica in favore del Comune, rimasto non costituito, in applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. La parte ricorrente è stata onerata di provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, nonché di depositare la prova dell’attività compiuta entro ulteriori trenta giorni dal perfezionamento della notifica. Il giudizio è stato infine rinviato alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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