Limiti orari alle slot machine e motivazione per relationem dell’ordinanza sindacale (Cons. Stato n. 10524 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza sindacale che, a tutela della salute pubblica, limiti gli orari di funzionamento di slot machine e videogiochi a premi nel territorio comunale. La motivazione del provvedimento può essere succinta e operare per relationem rispetto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale svolta con aziende sanitarie ed enti del terzo settore. Non è richiesta una motivazione rafforzata quando il limite orario complessivo non superi quello tendenziale di sei ore individuato in sede di Conferenza Unificata. La mancata contestazione specifica dei dati istruttori, privi di principio di prova contrario, integra il mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 64, comma 1, c.p.a. e art. 2697 c.c..

Il Fatto

Una società che gestisce apparecchiature da gioco impugnava dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il sindaco di un Comune lombardo aveva limitato l’utilizzo di videogiochi a premi e slot machine, circoscrivendone l’esercizio alle fasce 9–12 e 18–24 e determinando di fatto una chiusura dalle 12 alle 18, orario di maggiore esposizione dei giovani in età scolare. Il TAR rigettava il gravame, valorizzando l’istruttoria condotta dall’amministrazione con aziende sanitarie ed enti no profit operanti nel settore delle ludopatie e la crescita del fenomeno sul territorio.

La società proponeva appello, deducendo difetto di motivazione, carenza istruttoria e necessità di una motivazione rafforzata, avendo il limite orario ecceduto quello di sei ore indicato nell’intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017. Il Comune resisteva, eccependo l’inammissibilità per violazione del divieto di nova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità: il difetto di motivazione era già stato prospettato nel ricorso introduttivo, sicché nessuna violazione del divieto di nova è ravvisabile nell’appello. Nel merito, il gravame è infondato.

Quanto alla motivazione, essa è succinta ma presente, là dove richiama i “dati ufficiali” e la giovane età degli utenti. Il riferimento opera per relationem rispetto all’istruttoria svolta dal Comune con aziende sanitarie e enti no profit nell’ambito di un progetto regionale dedicato alle ludopatie, da cui è emersa la crescita costante del fenomeno, l’elevato numero di New Slot e l’incidenza sulle fasce deboli.

Il limite delle sei ore non risulta superato: la chiusura effettiva è dalle 12 alle 18, mentre la restante fascia notturna coincide con gli orari di chiusura della maggior parte dei locali. Non era pertanto necessaria alcuna motivazione rafforzata, che risulta comunque presente nel richiamo ai dati ufficiali.

Sulla specificità territoriale, il Collegio rileva che l’istruttoria ha coinvolto soggetti specializzati e ha prodotto risultati puntuali, mai contestati dalla difesa appellante. Le censure di “dati anacronistici, frammentari, inconferenti” sono generiche e sfornite del benché minimo principio di prova, con conseguente mancato raggiungimento della prova ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 c.c.

Nessuna norma di settore impone una relazione medico-scientifica o statistico-sociologica ulteriore; i dati forniti derivano da approfondita attività di studio con enti specializzati, con metodo congruo e risultati attendibili. La Corte richiama infine il precedente di Sez. V n. 5225 del 2020, che in caso analogo ha qualificato le limitazioni orarie come strumento di lotta alla ludopatia e misura proporzionata, con prevalenza delle esigenze di tutela della salute su quelle economiche. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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