Il minimale contributivo prevale sulla riduzione pattizia della retribuzione nelle cooperative in crisi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22184 del 28.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione contributiva del datore di lavoro, anche cooperativo, è autonoma rispetto alla retribuzione in concreto corrisposta e deve essere commisurata alla retribuzione dovuta in base al parametro normativo applicabile. La mancata corresponsione della quattordicesima mensilità ai soci lavoratori, ancorché giustificata da uno stato di crisi e dal regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001, non esclude l’obbligo contributivo. La tutela previdenziale non è rimessa alla disponibilità delle parti e non può essere compressa da fonti interne della cooperativa, salvo espresso fondamento in una disposizione legislativa speciale.

Il Fatto

Una cooperativa in liquidazione impugnava la cartella di pagamento emessa dall’INPS per il recupero di contribuzione sulla quattordicesima mensilità non corrisposta ai soci lavoratori nell’anno 2006, in ragione della situazione di crisi aziendale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso della società; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma parziale, condannava invece la cooperativa al pagamento delle somme residue richieste dall’Istituto previdenziale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando la rilevanza contributiva di un emolumento non corrisposto e, comunque, non riconducibile al minimo costituzionale di retribuzione ex art. 36 Cost., invocando la specialità del regime previsto per le cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha affermato che la Corte territoriale si è attenuta al principio per cui l’obbligazione contributiva è autonoma rispetto alla retribuzione effettivamente erogata e va parametrata alla retribuzione dovuta secondo legge o contratto collettivo. In tal senso, ha richiamato il consolidato indirizzo di Cass. n. 15172 del 2019, ribadito da Cass. n. 10960 del 2023 e Cass. n. 16260 e n. 16238 del 2023, secondo cui la regola del minimale contributivo continua a operare anche in presenza di delibere di riduzione dei trattamenti economici adottate in stato di crisi.

Quanto alla dedotta specialità del regime delle cooperative ex d.P.R. n. 602 del 1970, la Corte ha osservato che la semplice evocazione di un sistema fondato sul salario convenzionale non esonera la parte dall’onere di indicare quale fosse, per il periodo oggetto di causa, la disciplina concretamente applicabile e per quale ragione essa imponesse di escludere la quattordicesima dalla base contributiva. Il richiamo a Cass. n. 2991 del 2005 non è stato ritenuto decisivo, difettando ogni specifica allegazione circa il decreto ministeriale applicabile e la struttura dell’imponibile nell’anno 2006.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la circostanza che la quattordicesima non coincida con il nucleo minimo garantito dall’art. 36 Cost. non ne esclude la rilevanza previdenziale: l’obbligazione contributiva si commisura alla retribuzione dovuta in base alla disciplina legale e contrattuale applicabile, non al solo minimo costituzionale, salva una specifica deroga normativa, nella specie non dimostrata. Ha infine escluso ogni efficacia derogatoria al regolamento interno e alle determinazioni assunte in attuazione del piano di crisi, essendo la tutela previdenziale del socio lavoratore indisponibile ad opera delle parti e delle fonti interne della cooperativa; il riferimento a Cass. n. 2967 del 2021 è stato giudicato non risolutivo, attenendo ai requisiti di validità della delibera assembleare, non alla determinazione dell’imponibile. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.

Nota della Redazione

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