Sanzioni civili non dovute per omessa iscrizione alla Gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3672 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per gli ingegneri e architetti non iscritti all’Inarcassa, perché contemporaneamente iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, opera anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della disposizione, ai sensi dell’art. 136 Cost. Ne consegue che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto. Il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni: i pagamenti in acconto non ne frazionano il termine di prescrizione, che decorre dal termine finale fissato per il versamento del saldo annuale. L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste anche in caso di attività occasionale, non essendo necessaria l’abitualità, e permane per gli iscritti all’albo che versino all’Inarcassa solo un contributo integrativo solidaristico.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso bonario emesso dall’Inps per contributi e sanzioni civili pretesi a seguito dell’iscrizione d’ufficio di un architetto alla Gestione separata per l’anno 2005. Il professionista proponeva opposizione davanti al giudice del lavoro.

In primo grado l’opposizione era accolta. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 957/2020, riformava la pronuncia: riteneva sufficientemente specifico l’appello dell’Inps, escludeva la maturata prescrizione, confermava l’obbligo di iscrizione nonostante lo svolgimento di altra attività di lavoro dipendente e qualificava il comportamento come evasione contributiva ai fini del calcolo delle sanzioni. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la genericità dell’atto d’appello ex art. 434 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non trascrive in modo dettagliato il contenuto del motivo d’appello e richiama solo poche righe non riconducibili con certezza al secondo motivo. La deduzione in cassazione dell’omessa rilevazione della genericità richiede l’indicazione specifica del motivo (Cass. 9734/04, Cass. 86/12).

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal termine più avanzato fissato per il pagamento dell’onere contributivo, cioè quello per il versamento del saldo annuale, non rilevando gli acconti (Cass. 27950/18). Il debito contributivo è unitario e non può essere frazionato dai pagamenti in acconto: il credito soggiacce a un unico termine di prescrizione, individuato nel momento finale di scadenza del saldo (Cass. 34812/24).

Il terzo motivo è infondato. Il reddito prodotto nel 2005 per l’attività di architetto supera la soglia di legge, ammontando a €24.141. Ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, l’obbligo di iscrizione sussiste anche in relazione all’occasionalità dell’attività, non essendo necessaria l’abitualità (Cass. 4419/21).

Il quarto motivo è infondato. Viene ribadito l’orientamento costante per cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’Inarcassa, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Il rapporto tra sistema categoriale e Gestione separata va letto in termini di complementarità, non di alternatività (Cass. 20288/22, Cass. 5826/21), orientamento condiviso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 104/22 e 55/24.

Il quinto motivo è fondato. Le sanzioni civili riguardano l’anno 2005, anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 98/11. La sentenza della Corte costituzionale n. 55/24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Tale pronuncia, applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 136 Cost., comporta che l’importo non è dovuto (Cass. 13336/24). Il sesto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata sul quinto motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito: il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili. Le spese dell’intero processo sono compensate in relazione alla sopravvenienza della pronuncia costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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