Falsa autocertificazione del titolo di studio: prevale la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 sul licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17547 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsità di una dichiarazione sostitutiva concernente un requisito oggettivamente ostativo all’instaurazione del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione determina la decadenza di diritto dai benefici conseguiti ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Tale decadenza opera quale effetto di un vizio genetico del contratto, configurandosi una nullità ab origine del rapporto che preclude l’applicazione della disciplina del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001. In presenza di una siffatta nullità, il rapporto può produrre effetti solo nei limiti dell’art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che le censure relative a pretesi vizi del procedimento disciplinare sono inconferenti rispetto alla qualificazione assorbente della nullità del rapporto.
Il Fatto
Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, assunta come assistente amministrativa, veniva licenziata dopo che l’Amministrazione aveva accertato la falsità dell’autocertificazione resa al momento dell’iscrizione in graduatoria, con cui aveva dichiarato il possesso del diploma di ragioneria. Il provvedimento, pur formalmente qualificato come sanzione disciplinare, disponeva contestualmente il depennamento dalle graduatorie e la nullità di tutti i contratti stipulati, richiamando l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e accertando la mancanza del titolo di accesso sin dall’origine del rapporto; avverso il provvedimento la lavoratrice proponeva ricorso, lamentando la tardività della contestazione e la violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo legittima la risoluzione del rapporto per mancanza del titolo abilitativo; la Corte d’Appello di Venezia confermava, evidenziando come la disciplina sulla decadenza non imponesse termini per i controlli; la lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti incentrati sul mancato esame della questione della tardività della contestazione disciplinare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione premette che la Corte territoriale ha incentrato la propria motivazione, da un punto di vista sostanziale, sulla nullità ab origine del rapporto di lavoro, per essere mancante il titolo di studio richiesto per l’inserimento in graduatoria; l’atto adottato dal dirigente, al di là della formula finale, richiamava infatti l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 quanto alla decadenza dai benefici e accertava la nullità di tutti i contratti stipulati.
La Corte osserva che la disposizione dell’art. 75 collega direttamente la sanzione della decadenza al provvedimento amministrativo emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera; nel settore del pubblico impiego privatizzato, tale norma si applica quando l’infedeltà della dichiarazione comporti l’assenza di un requisito che avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto.
Rileva che ciò che assume rilievo è l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto quale effetto di un vizio genetico del contratto, senza possibilità di diversa valutazione; in tal caso la scelta dell’Amministrazione di far cessare il rapporto mediante l’istituto della decadenza è legittima, in quanto la falsa dichiarazione ha veicolato un requisito indubbiamente ostativo all’assunzione.
La Corte precisa che solo nelle altre ipotesi, in cui i profili attinenti alla falsità non sono necessariamente ostativi all’instaurazione del rapporto, trova applicazione la disciplina del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001, richiamando i precedenti di Cass. n. 18699/2019 e conformi; nel caso di specie, invece, la falsa dichiarazione ha consentito l’ottenimento di un posto di lavoro che non sarebbe stato altrimenti conseguito.
La Corte conclude che tutte le censure relative a pretesi vizi del procedimento disciplinare sono inconferenti rispetto alla qualificazione assorbente della nullità del rapporto, in quanto la disciplina del licenziamento non trova applicazione in mancanza di specifica impugnazione del percorso argomentativo incentrato sulla decadenza, confermando che il rapporto nullo può produrre effetti solo nei limiti dell’art. 2126 cod. civ..
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Nota della Redazione
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