Onere della prova dell’inadempimento nelle obbligazioni di assistenza e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24064 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni di assistenza e cura assunte come corrispettivo della cessione della nuda proprietà di un immobile, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto e ad allegare l’inadempimento altrui, mentre grava sul debitore la prova dell’avvenuto adempimento. Il giudice del merito, tuttavia, non applica il criterio residuale dell’art. 2697 cod. civ. quando fonda la decisione sull’esito della prova orale, accertando in fatto l’adempimento della prestazione. È inoltre inammissibile il motivo che deduca il vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme ricorrendo sul punto, senza che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce dimostrandone la diversità. La censura che non si confronta con la ratio decidendi e con l’accertamento di fatto del giudice di appello è del pari inammissibile.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla cessione della nuda proprietà di un appartamento, in cambio della quale il cessionario aveva assunto obblighi di assistenza e cura nei confronti del cedente. Il cedente ha agito in giudizio per far accertare l’inadempimento di tali obblighi, domanda respinta in primo grado.

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione, ritenendo che la prova orale avesse smentito l’inadempimento allegato e che il mancato adempimento per un limitato periodo non fosse imputabile al debitore, essendo stata la stessa creditrice a scegliere di farsi assistere da un familiare. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio e l’erronea esclusione della gravità dell’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La ricorrente sosteneva che, agendo per la risoluzione, il creditore deve provare solo la fonte del proprio diritto, grava il debitore della prova dell’adempimento. La Suprema Corte osserva che la sentenza impugnata non ha affatto deciso la controversia sul criterio residuale dell’art. 2697 cod. civ., avendo piuttosto accertato, in linea con il primo giudice, che dalla prova orale era emerso l’adempimento degli obblighi di assistenza per il periodo successivo al 2015.

Ciò che la Corte territoriale aveva posto a carico dell’appellante non era dunque la prova dell’inadempimento, bensì la dimostrazione di una specifica circostanza di fatto: l’asserita telefonata con cui il debitore avrebbe comunicato l’intenzione di non provvedere più agli obblighi assunti. Si tratta di un fatto storico la cui prova era effettivamente onere della parte che lo aveva dedotto.

Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente evocava il vizio del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in un’ipotesi preclusa dalla ricorrenza della doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e senza dimostrarne la diversità, come richiesto dal costante indirizzo richiamato (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019).

Inoltre la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che sul punto ha escluso l’inadempimento per il periodo considerato, rilevando che era stata la stessa creditrice a decidere unilateralmente di farsi assistere da un familiare. Si tratta di un accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi respinto nel suo complesso. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimata, che ha depositato una memoria irrituale perché non preceduta da idoneo controricorso (Cass. n. 2599 del 2024). La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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