Minirata e ammortamento step-up: l’intermediario deve riformulare il conteggio di estinzione anticipata (ABF Collegio di Torino n. 3103 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene, comprensivo dei premi per polizze e servizi accessori, il conteggio di estinzione anticipata che addebita il residuo dei servizi assicurativi è scorretto se le regole di imputazione dei pagamenti non sono esplicitate in contratto e se la struttura delle rate (c.d. minirata) altera l’equilibrio tra quota capitale e quota interessi rispetto al piano di ammortamento alla francese convenuto. L’intermediario deve riformulare i conteggi assicurando che anche la quota dei servizi sia ammortizzata con progressiva riduzione del debito entro la durata di ciascuna copertura. A titolo di onere per l’anticipata estinzione dei servizi può essere imputata al cliente, per il solo periodo di effettiva copertura, la differenza tra il costo mensile delle polizze ripartito in quote costanti e quanto già addebitato a quel titolo.
Il Fatto
La ricorrente ha estinto anticipatamente, il 23.07.2025, un prestito finalizzato all’acquisto di un’autovettura stipulato il 05.04.2023, contestando la voce “Capitale relativo ai Servizi Finanziati” del conteggio estintivo. La somma finanziata comprendeva, oltre al prezzo del veicolo, i premi di una polizza collettiva Kasko, Danni Accessori, Furto & Incendio, Infortunio Conducente, una polizza GAP, una copertura grandine e il servizio di marchiatura cristalli.
La cliente ha corrisposto € 15.382,80, pari al conteggio stornato della voce contestata; l’intermediario ha poi restituito l’importo, trattenendo la rata medio tempore maturata. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per natura consulenziale e, nel merito, ha difeso la correttezza del conteggio, depositando solo con le controrepliche il piano di ammortamento analitico. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di incompletezza delle controdeduzioni e la proroga dei termini per esaminare il piano.
La motivazione del Collegio
L’eccezione preliminare è infondata: la contestazione è chiaramente individuata e investe la correttezza dell’importo addebitato, sicché il Collegio richiama il principio della decisione n. 10926 del 2016 del Collegio di Coordinamento, secondo cui l’arbitro ha il potere-dovere di interpretare la domanda enucleandone tutte le implicazioni. Nemmeno può accogliersi la richiesta di proroga: secondo le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF il contraddittorio si chiude con il completamento del fascicolo e il Collegio non tiene conto della documentazione tardiva.
Nel merito, il Collegio rileva che il contratto non distingue l’importo della rata da imputare ai costi finanziati unitamente al veicolo e richiama un piano di ammortamento alla francese a rate costanti, con quota capitale crescente e interessi decrescenti, senza ulteriori indicazioni sull’imputazione dei pagamenti. La rappresentazione del solo capitale residuo del veicolo non consente al cliente di comprendere la minima erosione del capitale durante la fase della minirata.
Il piano effettivo è invece di tipo step-up: la minirata iniziale risponde a logiche commerciali e non a una metodologia finanziaria, mentre la rata successiva è calcolata alla francese sul capitale residuo rimasto sostanzialmente invariato. Tale struttura, unitamente a regole di imputazione non esplicitate, altera l’equilibrio tra capitale e interessi a svantaggio del cliente, che se ne avvede solo in sede di estinzione. Dal piano depositato emerge una riduzione del capitale minima nel periodo della minirata (da € 29,04 a € 56,69).
Il Collegio ritiene quindi fondata la contestazione, anche in via di interpretazione conservativa, nella parte in cui chiede l’esecuzione del contratto secondo un effettivo piano di ammortamento alla francese. Richiamando la propria decisione n. 10343/2025, impone all’intermediario di riformulare i conteggi, restituendo la quota dei servizi assicurativi secondo la progressiva riduzione del debito entro la durata di ciascuna copertura, e di fornire spiegazioni al cliente. Il ricorso è accolto parzialmente, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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