Confisca per equivalente nel concorso: accertamento della quota individuale (Cass. pen. Sez. 3 n. 5428 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del profitto non può essere disposta per l’intero ammontare a carico del singolo concorrente, essendo esclusa ogni forma di responsabilità solidale. Il provvedimento deve, pertanto, individuare la quota di profitto che il concorrente abbia concretamente conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo è legittima la ripartizione in parti uguali del profitto complessivo. La motivazione che si limiti a enunciare il principio, senza trarne le dovute conseguenze nel caso concreto, è viziata e comporta l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, del profitto di plurimi reati tributari, per un ammontare di € 49.368.182,17, nei confronti di una professionista incaricata della tenuta della contabilità di alcune società, ritenuta concorrente nel delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili. L’istanza di riesame proposta avverso il decreto era stata respinta dal Tribunale di Bologna. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, il difensore della professionista ricorreva in Cassazione, lamentando la carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, di sussistenza del periculum in mora e, infine, l’erronea individuazione del profitto confiscabile in capo alla ricorrente, dovendosi applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di concorso di persone nel reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rammentato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso per soli motivi di violazione di legge, potendosi dedurre i vizi della motivazione solo quando questa risulti apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Il sindacato di legittimità sulla sussistenza del fumus commissi delicti non può tradursi in un’anticipata decisione sulla responsabilità dell’indagato, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati e delle ulteriori indagini da svolgere.
Con riguardo al difetto dell’elemento soggettivo del reato, la Corte ha chiarito che esso può essere rilevato dal giudice del riesame solo qualora emerga “ictu oculi”, situazione che non ricorreva nel caso in esame. Il Tribunale aveva, infatti, congruamente motivato l’esclusione della buona fede della professionista, valorizzando i rapporti con il dominus delle contestate frodi carosello e la disponibilità di documentazione finanziaria delle società coinvolte. La motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta non apparente, in quanto aderente all’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui, per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto, occorre dare atto degli elementi per cui la definizione del giudizio non possa essere attesa, senza che la sola astensione da atti di disposizione sia sufficiente a escludere il rischio di dispersione.
Accogliendo, invece, il motivo concernente l’identificazione del profitto confiscabile, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite Massini n. 13783/2024 e ha stabilito che, in caso di concorso di persone, la confisca deve essere disposta per la quota di profitto concretamente conseguita da ciascun concorrente. Il provvedimento impugnato, dopo avere enunciato il principio e la sua applicazione al caso, non aveva di fatto individuato l’ammontare del profitto sequestrabile in capo alla ricorrente, limitandosi a richiamare l’importo complessivo. Tale carenza ha reso necessario l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
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Nota della Redazione
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